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Il conferimento è un “atto” che ai fini fiscali è assimilato alla cessione a titolo oneroso.

L’art. 9, comma 2 del TUIR prevede che “(…) in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti (…)”.

L’articolo 175 del TUIR disciplina il caso in cui oggetto di conferimento siano le partecipazioni di controllo o di collegamento. Tale articolo non introduce alcun regime di neutralità fiscale ma – semplicemente – introduce un criterio di valutazione per la determinazione della plusvalenza. Nello specifico l’articolo 175, 1 comma, prevede che: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società, controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”. Il valore di realizzo pertanto sarà il maggiore tra il valore dell’incremento del PN della conferitaria e il valore attribuito nelle scritture contabili del conferente alle partecipazioni ricevute dalla conferitaria. Una volta determinato il valore di realizzo questo verrà confrontato con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto per calcolare l’eventuale plusvalenza. Questa plusvalenza verrà tassata ai sensi dell’articolo 86 TUIR oppure, occorrendone le condizioni, verrà applicata la norma PEX.

Cosa succede se poi la conferitaria intende cedere la partecipazione che le è stata conferita?

La conferitaria– non essendo l’operazione originaria in regime di neutralità fiscale (quindi non c’è continuità nei rapporti) – non subentra nel possesso dei requisiti per l’applicazione della PEX, quindi la partecipazione risulta acquisita al conferimento (Circolare Agenzia delle entrate 36/E/2004).

L’art. 175 TUIR “convive” con l’art. 177, comma 2, TUIR e in alcuni casi il confine di applicazione delle due disposizioni non è così nitido. L’art 177, comma 2, TUIR si applica ai conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo della società “conferita” (o incrementare la percentuale di controllo) e la partecipazione può essere detenuta anche fuori dal regime di impresa. Pertanto, nel caso in cui il conferimento sia effettuato da una persona fisica, stante il rispetto delle condizioni previste, si applica l’articolo 177 TUIR al posto dell’articolo 9 TUIR. L’effetto è quello di valutare la partecipazione conferita “(…) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Supponiamo il caso in cui una società italiana (ALFA) detenga una partecipazione di controllo in un'altra società italiana (BETA). Questa partecipazione ha le caratteristiche per qualificarsi ai fini Pex. Il valore contabile è pari a 1.000,00. ALFA conferisce la propria partecipazione in DELTA. ALFA iscrive le partecipazioni detenute in DELTA al valore di 1.500. Quale norma si deve applicare? Se si applicasse l’art 175, il plusvalore sarebbe determinato come differenza tra il valore della partecipazione iscritta nelle scritture della conferente e il valore della partecipazione conferita iscritto nelle scritture della conferitaria (quindi 1.500 – 1.000). L’applicazione dell’articolo 177 invece prende in considerazione soltanto l’incremento del valore di PN della conferitaria (pari a 1.000,00). Quale norma dovrebbe essere applicata? L’agenzia delle entrate con la risposta 552 del 25 agosto 2021 prevede che nel caso in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le norme, debba prevalere l’articolo 175 TUIR.

Nel caso in cui il soggetto conferente fosse un soggetto al di fuori dal regime d’impresa (e quindi un privato) ci si chiede quale sia il rapporto tra la disciplina PEX e l’applicazione dell’art. 177. Il CNDCEC con il documento di ricerca “il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato. Prospettive di riforma” del 18 ottobre 2023, ha evidenziato che “(…) in virtù delle ricordate caratteristiche “realizzative” proprie del regime ex art. 177, non è previsto un principio di continuità nel periodo di possesso delle partecipazioni acquisite dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Pertanto, il periodo minimo di possesso necessario ai fini della participation exemption “decorre dalla data del conferimento, senza possibilità di computare anche il possesso in capo al conferente”. Il Consiglio nazionale pertanto, richiamata la circolare del 2004, ribadisce il principio che se l'operazione originari non è "In neutralità" fiscale, allora non si potrà (come avviene invece per i conferimenti d'azienda) prevedere "la continuità" delle condizioni soggettive pEpex.X

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