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L’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 44 del 21 gennaio 2022 chiarisce che – in caso di conferimento neutrale ex art. 176 TUIR – la condizione soggettiva PEX (ininterrotto possesso da almeno dodici mesi) risulterebbe già verificata alla data del conferimento.

Si ricorda che secondo quanto disposto dall’art. 87 TUIR: “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società (…) con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (…);

d) esercizio da parte della società' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 (…)".

L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, al paragrafo 2.3.6 tratta i riflessi che le operazioni straordinarie hanno sulla disciplina della PEX, considerando che – in materia di conferimento – la normativa PEX va letta in combinato disposto con l’art. 176 del TUIR.

Tale articolo prevede che al verificarsi di determinate condizioni il conferimento di aziende avviene in regime di neutralità fiscale.

L’articolo 176 al quarto comma prevede inoltre che "le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio."

L’agenzia delle entrate nella risoluzione sopra citata conclude che: “In coerenza con tali chiarimenti, la risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009 ha ulteriormente precisato che, in un conferimento neutrale ai sensi dall'articolo 176 del TUIR - in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 - i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita.”

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