La remissione in bonis per tardivo deposito del modello di asseverazione B. Unica sanzione, l’obbligato e la tempistica dei pagamenti
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro
L’agenzia delle entrate con la risposta n. 467 del 24 novembre 2023 ha fornito alcuni chiarimenti nel caso di remissione in bonus per acquisti sismabonus.
Nello specifico la questione oggetto di analisi riguardava il tardivo deposito dell’asseverazione (modello B).
Nella risposta l’agenzia specifica: “la remissione in bonis (…) concerne la tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare la spettanza dell'agevolazione fiscale (sismabonus o superbonus), indipendentemente dalle modalità con cui si intende fruirne (…)”. La sanzione di cui all'art.11, comma 1, del D.lgs. 471 /1997, colpisce chi omette “ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria” o “l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
In assenza di una responsabilità solidale “(…) non espressamente prevista dal legislatore nel caso di specie -la sanzione risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di presentarla tempestivamente (…)” ovvero “(…) la società costruttrice promittente venditrice”.
Considerato che “(…) l'asseverazione non riguarda un singolo appartamento o cespite da alienare, ma l'intero complesso realizzato, (…)” la sanzione risulta “(…) unica per tutti gli immobili compravenduti. A fronte di un unico adempimento omesso da sanare, unica è la relativa sanzione da versare”.
Per quanto riguarda il termine entro il quale procedere con l’adempimento omesso si ricorda che in base all’art. 2, comma 1, del D.lgs 16/2012 esso va individuato “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Questo nel caso di specie deve “(…) intendersi (…) la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione e versare ''contestualmente'' la relativa sanzione”. Il termine per l'adempimento costituisce dunque anche quello per il versamento della sanzione.
Si ritiene comunque corretto e conforme a buona prassi anticipare il versamento della sanzione, provvedendovi, ove anteriore alla dichiarazione, entro la data del contratto definitivo di compravendita oppure entro la stipula del primo rogito (qualora vi fosse una pluralità di immobili da alienare).