Articoli

La Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede la possibilità per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate di regolarizzare le cripto – attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, quando non ne sia stata data indicazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi di competenza.

Si tratta quindi di soggetti che hanno violato l’obbligo di monitoraggio fiscale o non hanno indicato i redditi derivanti della cessione delle cripto-valute nel corso dell’anno nella dichiarazione.

La regolarizzazione avviene mediante la presentazione di un istanza da firmarsi digitalmente (il cui modello è stato approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate protocollo 290480 del 7 agosto 2023) a cui allegare il modello F24 quietanzato (relativo al pagamento dell’imposta sostitutiva e /o sanzioni) e la relazione di accompagnamento con documentazione probatoria. Il provvedimento citato ha previsto un allegato 3 con uno “schema” per la redazione della relazione.

Il termine per la presentazione e il pagamento scade il 30 novembre 2023.

L’istanza di regolarizzazione va inviata, esclusivamente via PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Nello specifico:

- nel caso del solo monitoraggio fiscale è sufficiente la presentazione dell'istanza, indicando il valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo d'imposta. Deve essere versata la sanzione per l'omessa indicazione di attività estere nel quadro RW, nella misura ridotta dello 0,5% del valore delle stesse. Non viene applicata la sanzione prevista per l’omessa compilazione del quadro RW che va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (art. 5, comma 2 della L. 167/1990);

- nel caso di soggetti che hanno realizzato redditi derivanti da cripto – attività viene applicata un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, oltre al pagamento della sanzione per il monitoraggio fiscale del 0,5%.

La compilazione dell’istanza

Nelle istruzioni dell’istanza è specificato che “(…) deve essere indicato il valore delle cripto-attività detenute, relativamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione delle cripto-valute (…)” nel quadro RW ex art. 4 del DL 167/90.

Nella sezione II, colonne 1 (valore delle cripto-valute al momento del realizzo) 2 (valore delle cripto-valute al 31 dicembre dell’anno), colonne 3 (valore delle altre cripto-attività al momento del realizzo) e 4 (valore delle altre cripto-attività al 31 dicembre dell’anno) deve essere indicato – per ciascun anno - il controvalore in euro delle cripto-valute al momento del realizzo oppure al 31 dicembre.

Il controvalore in euro si determina in base al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute oppure nella quale sono detenute al termine del periodo d’imposta.

Se il contribuente barra la sezione III del modello (redditi non dichiarati) allora andrà a regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività, realizzati per ciascun singolo anno. Per ogni singolo anno deve essere indicata l’imposta sostitutiva del 3,5% calcolata sui valori esposti nella sezione II

Se il contribuente barra la sezione IV del modello (Violazioni monitoraggio fiscale) allora andrà a regolarizzare l’omessa indicazione delle cripto-valute nel quadro RW indicando la sanzione ridotta pari allo 0,5%, per ciascun anno, del valore delle cripto-valute non dichiarate (valor esposti sezione II).

Nel caso di redditi non dichiarati deve essere pagata sia l’imposta sostitutiva (sezione III) sia la sanzione (sezione IV).

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI