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 Da diversi anni viene affrontato, in sede di contenzioso fiscale, l’annoso problema del litisconsorzio.

In particolare nel caso di accertamento promosso nei confronti di società di persone, con conseguente accertamento anche dei singoli soci viene “gravato” dalla diversa tempistica di notifica e – se vi sono domicili fiscali differenti - dall’instaurarsi di procedimenti presso commissioni provinciali differenti. Queste situazioni determinano spesso un “dilatarsi” delle procedure e a volte “incomprensioni” con le commissioni che, nonostante le richieste di riunione dei processi, lasciano i contenzioni dei soci “sospesi” fino al giudizio della società.

La giurisprudenza della Cassazione si è pronunciata diverse volte sulla questione raggiungendo sempre la medesima conclusione: “Quando c’è litisconsorzio necessario, la causa è unica e va proposta (o riunita) dinanzi ad un unico giudice, il quale (in mancanza di una distribuzione della competenza per materia e per valore) non può che essere quello preventivamente adito, dovendo disporre l'integrazione del contraddittorio. Dinanzi al primo giudice vanno eventualmente riuniti i ricorsi che nel frattempo siano stati proposti dinanzi ad una commissione tributaria con diversa competenza territoriale” (sentenza della Cassazione a Sezioni unite n.14815 del 2008). A tale sentenza sono susseguite altre pronunce sempre dello stesso tenore.

L’art. 1 dello schema di D.lgs. attuativo della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) – modificando l’art. 31 del DPR 600/73 - va a regolare la competenza degli uffici in termini di accertamento sui redditi imputati per trasparenza. Nello specifico viene proposto l’inserimento di un ulteriore comma all’art. 31 di questo tenore “Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale”. In questo modo dovrebbero superarsi i problemi in premessa descritti considerando, per altro, che il primo giudice addito potrebbe anche non essere quello della società.

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