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Il caso oggetto di contendere riguarda le ritenute che Eni Spa, in qualità di datore di lavoro, aveva effettuato sulla prestazione resa da un suo dipendente italiano che lavorava in Congo.

Il dipendente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi perché esonerato. Infatti, oltre al reddito come dipendente non ne aveva conseguiti altri. L’istanza presentata dal dipendente che chiedeva il rimborso delle ritenute praticate in eccesso e quindi il riconoscimento del credito d’imposta ex art 165 TUIR non veniva accettata dall’Agenzia delle entrate proprio per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione innanzitutto rileva che nel 2009, anno si riferimento della contestazione, non era in vigore la convenzione Italia – Congo.

Secondo quanto disposto dall’art. 165, comma 8 del TUIR: “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”.

Secondo i giudici, non è possibile andare oltre al dato letterale.

La dichiarazione dei redditi serve per dare evidenza dell’importo a credito.

Anche una precedente sentenza della Cassazione la n. 20666/2021, richiamata nella presente sentenza affermava che “(…) non rileva (…) se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione. Egli “deve” dichiarare il reddito percepito all’estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l’imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione”.

A conclusioni differenti invece era giunta la Cassazione con la sentenza 9725 del 2021. La Corte ha ammesso la possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero anche quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, se tra l’Italia e il paese estero esiste una convenzione contro le doppie imposizioni. Quindi la convenzione con il suo “carattere di specialità” prevale sulla norma nazionale.

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