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Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 9 del D.lgs 446/97, in tema di IRAP, “(…) Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile

è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.

La base imponibile ai fini IRAP pertanto è ampliata rispetto alle società commerciali. Tuttavia, in ogni caso non rientrano nella base imponibile Irap dividendi e plusvalenze.

Altra variabile è rappresentata dalle aliquote maggiorate: le holding sono soggette ad una aliquota variabile dal 4.65% al 5.57% (alcune regioni possono applicare una maggiorazione).

Ulteriore impatto si rileva

- sulla modifica del calcolo del ROL da attuarsi mediante la differenza tra il valore e i costi della produzione (ad esclusione di ammortamenti e canoni di leasing) assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa (c.d. “ROL fiscale”);

- sul riporto dell’eccedenza del ROL (fiscale) limitato a cinque periodi di imposta, utilizzando prioritariamente il 30% del ROL dell’esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi d’imposta precedenti a partire da quello meno recente.

Le società di partecipazione non finanziaria sono soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), in quanto questi si applicano alla generalità dei soggetti esercenti attività d’impresa o arti e professioni.

 

Sanzioni

In base all’art. 10 del DLgs. 471/97: “(…) 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

L’articolo in questione si riferisce esclusivamente alle comunicazioni mensili.

Si ritiene applicabile per le comunicazioni annuali, invece dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.

In termini di sanzioni, pertanto:

- comunicazioni mensili: in caso di omissione, incompletezza o infedele comunicazione all’Anagrafe tributaria, trova applicazione la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. La sanzione si riduce a metà in caso di tardività non superiore a 15 giorni;

- comunicazioni annuali: in caso di omissione, incompletezza, tardiva o infedele comunicazione all’Anagrafe tributaria, trova applicazione la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

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