Articoli

Il primo obbligo consiste nel comunicare l’indirizzo mail PEC al Registro Elettronico Indirizzi (REI).

Il Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) è un registro istituito con Provvedimento n. 188870/2005 (poi riorganizzato con il Provvedimento 90677/2017) che raccoglie gli indirizzi dei soggetti obbligati.

Nel sito dell’Agenzia delle entrate è specificato che “(…) l'obbligo di comunicazione della PEC al REI riguarda coloro che operano nell'ambito:

- delle Indagini finanziarie;

- del Monitoraggio fiscale;

- dei Flussi di scambio internazionali (FATCA – CRS/DAC2 - secondo progressione stabilita dai rispettivi provvedimenti)”.

Nel provvedimento n. 188870/2005 (REI indagini), tra l’elenco dei soggetti obbligati all’iscrizione del REI al punto 5 risultano “i soggetti ex art 113 TUB (Holding di partecipazione o “casseforti” di famiglia)”.

Nel provvedimento n. 90677/2017 il codice 5 (sotto la colonna REI indagini) viene associato ai “Soggetti ex art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 141/2010 (Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico)”. Questo è il codice da utilizzare per le holding disciplinate dall’articolo 162-bis TUIR.

Domanda: l’iscrizione al registro deve essere fatta anche per i flussi di scambio internazionali? L’iscrizione, infatti, non è unica e si deve indicare per che tipo di indagine ci si iscrive.

Nel caso sia obbligatoria l’iscrizione anche per i flussi di scambio internazionali potrà essere usato il medesimo codice (5) previsto per l’iscrizione al REI indagini. Nel caso sia obbligatorio sola l’iscrizione al REI per i flussi, il codice d utilizzare sarà il 29 (così come da FAQ dell’agenzia delle entrate).

La comunicazione consiste nella trasmissione dei dati relativi al soggetto comunicante quali: Ragione sociale, indirizzo della sede e codice fiscale/partita iva e l’indirizzo PEC del soggetto, i dati dell’amministratore e i motivi per cui si richiede l’iscrizione della PEC alla sezione REI.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche, dal 15 settembre 2021, devono essere fornite ulteriori informazioni.

In particolare ci sono quattro tipologie di comunicazione:

- prima iscrizione;

- variazione dati comunicati;

- Cancellazione dal/dai Registri;

- re-iscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti.

Come precisato dal provvedimento 90677/2017 “per gli operatori finanziari di cui alla lettera a) del punto 2.1 che hanno trasmesso le informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle specifiche tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione, si intende confermata, per la sezione “REI Indagini”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata”.

L’iscrizione al REI non determina l’obbligo di comunicazione all’anagrafica tributaria.

Secondo quanto disposto dal provvedimento 90677/2017: “I soggetti di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro di cui al punto 1 entro 30 giorni dall’evento. (…) Ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste dal precedente punto 5.1 va effettuata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. La comunicazione di aggiornamento o variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa”.

Nel caso di soggetti che cessano l’attività “(…) o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata (…)” il termine per la cancellazione dal REI è di “(…) entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento presupposto (…)” . Deve essere indicato lo specifico motivo di cessazione. “In caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è di 60 giorni. La richiesta di cancellazione al REI per cui il competente Ufficio dell’Agenzia accerta l’assenza dei presupposti non è accolta e permangono gli obblighi in capo al soggetto”.

Si precisa che nei provvedimenti e circolari richiamate non è prevista alcuna sanzione in caso di tardività/omissione iscrizione al REI.

Il secondo obbligo consiste nel dotarsi delle credenziali FiscoOnline.

Il terzo obbligo è l’accreditamento al SID (Sistema interscambio dati).

Come indicato dall’agenzia nelle istruzioni per la Registrazione al SID (v. 3 del 1 febbraio 2022) “la registrazione al SID può essere richiesta all’interno dell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (accessibile con SPID/CIE/CNS). Possono registrarsi i soggetti (Enti, Società, Professionisti) che risultino già registrati ai servizi Fisconline o Entratel”. “I soggetti giuridici (p.e. le società o gli enti) possono essere registrati dalle persone autorizzate ad operare in nome e per conto delle società o degli enti (cosiddetti gestori incaricati o operatori incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009). Tali utenti accedono all’area riservata ed effettuano l’operazione di cambio utenza di lavoro attraverso l’apposita funzionalità “Cambia Utenza”, disponibile nel box in alto a destra della home-page del sito”.

Gli enti che intendono effettuare una richiesta di Registrazione al SID possono effettuare la richiesta di registrazione utilizzando l’apposita applicazione “Nuova Richiesta”. Deve essere scelto il canale di trasmissione da utilizzare (PEC o FTP). Il quarto obbligo è Eseguire il software SID-Gestione ambiente di sicurezza.

I certificati hanno validità 3 anni.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI