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L’art. 162-bis del TUIR (così come modificato dall’art. 12 del D.lgs. 142/2018) introduce la definizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria.

Si definiscono società di partecipazione non finanziaria:

“(…)1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”.

Secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo citato “(…) l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale”.

I bilanci di riferimento

Con la risposta all’interpello n. 40 del 13 gennaio 2021 viene specificato che la valutazione delle condizioni previste dall’art. 162-bis “(…) deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (…)”. Pertanto “(…) tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento i predetti commi 2 e 3 sia quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione”.

La circolare, inoltre, specifica che nel caso in cui la società detenga sia partecipazioni in altri intermediari finanziari sia in soggetti non finanziari, si deve prima procedere alla verifica della qualifica di Holding. In altre parole, “(…) si ritiene che l'attività prevalente di <assunzione di partecipazioni> ai sensi dell'articolo 162-bis del TUIR sussiste, in primis, quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50 per cento dell'attivo di stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale. In secondo luogo, poiché l'ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari, la società rientra, per l'anno di imposta 2018, tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c) del TUIR”.

I valori dell’attivo

Secondo la circolare Assoholding 9.10.2019 n. 2, il c.d. “test della prevalenza” va effettuato tenendo conto sia delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, sia delle partecipazioni del circolante. Si considerano, in ogni caso, a questi fini i valori contabili delle partecipazioni e non quelli effettivi.

Circolare Federholding n. 3 del 29.11.2019, paragrafo 3.3., viene riportato in uno schema quali siano le operazioni da considerare ai fini del calcolo della prevalenza. Tale schema accoglie quanto dichiarato nel corso dell’interrogazione parlamentare n° 5-01951 del 18.04.2019.

Il ministero aveva infatti dato evidenza che:

• non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, per esempio, le royalties per utilizzo di brevetti e marchi, i crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;

• vanno inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciati; i relativi importi andranno quindi aggiunti al valore complessivo dello Stato patrimoniale al fine di verificare la “prevalenza” rilevante ai fini dell’acquisizione dello status di holding non finanziaria.

Si rinvia al documento della FEDERHOLDING consultabile alla seguente pagina: https://www.federholding.it/wp-content/uploads/2019/12/Circolare-Federholding-32019-Decreto- ATADmin-1.pdf

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