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L’art. 2426, punto 9, del codice civile prevede che: “(…) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore (…)”.

Nel caso, pertanto, in cui il valore di mercato fosse inferiore al costo le rimanenze dovranno essere “svalutate”.

Tale operazione può essere realizzata come vera e propria svalutazione di magazzino, oppure predisponendo un accantonamento per rischi futuri mediante il fondo di obsolescenza magazzino. Rilevare questo fondo significa considerare il rischio connesso all’obsolescenza del magazzino. In quanto fondo rischi lo stesso non risulta tra quelli deducibili fiscalmente ex art 107 del TUIR.

Nel caso della svalutazione di magazzino, invece, la valutazione viene fatta in base al valore di mercato delle merci di magazzino alla chiusura dell’esercizio. Il nuovo OIC 13 non riporta quanto contenuto nella precedente versione, nella quale al paragrafo D VII a) era previsto che “la valutazione delle rimanenze di magazzino al minore tra costo e mercato si effettua di solito voce per voce. Tale metodologia consente di raggiungere in modo completo l’obiettivo della eliminazione dal magazzino dei costi irrecuperabili.” Inoltre, al paragrafo D.VII d) era previsto che “(…) la svalutazione delle voci obsolete e di lento movimento può essere effettuata voce per voce, ovvero creando fondi di deprezzamento, o con entrambi i metodi. Gli eventuali fondi di deprezzamento vanno portati a diminuzione della parte attiva”.

Tale passaggio, anche se non riproposto nel nuovo OIC 13, si potrebbe comunque considerare applicabile. E’ possibile pertanto effettuare – sulla base di stime – una svalutazione di magazzino che verrà portata, come il relativo fondo – in diminuzione delle poste di bilancio relative.

Dal punto di vista fiscale deve trovare applicazione l’articolo 92, comma 5, del TUIR ai sensi del quale “se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. (…)”.

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