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Nel principio di diritto 13/2021 l’Agenzia delle Entrate afferma che il “(…) destinatario della merce importata (…) può detrarre l'IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale

nel registro degli acquisti, di cui all'articolo 25 (…)” del D.P.R. 633/1972 “(…) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto (…)”. Tale articolo stabilisce: “(…) Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (…)”.

Le bollette doganali sono, pertanto “(…) soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto (…)”. Pertanto, trovando applicazione “(…) i chiarimenti resi con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 (…), il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, i) sostanziale (avvenuta esigibilità dell'imposta), ii) formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale)”.

Il termine ultimo per l’esercizio della detrazione – così come riportato al primo paragrafo - è stato modificato dal D.L. 50/2017. Pertanto, a partire delle fatture e dalle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017 il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro la dichiarazione dell’anno in cui è sorto il diritto.

L’accertamento e i termini per esercitare il diritto della detrazione

Secondo quanto disposto dall’articolo 60, comma 7, del DPR 633/72 “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

In merito alla modifica introdotta dal D.L. 50/2017 la Circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, ricordando la “specialità” della “previsione di cui al settimo comma dell’articolo 60 (…)” evidenzia come la stessa non sia stata modificata. Pertanto, “(…) non mutano i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo”.

Nella Circolare 35/E del 17 dicembre 2013, al paragrafo 3.3, l’agenzia delle entrate chiarisce il caso di “detrazione dell'IVA pagata dall’esportatore abituale a seguito dell’accertamento dello splafonamento”. L’agenzia precisa: “l’esportatore abituale cui sia stato contestato lo splafonamento potrà esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”.

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