Interpello 181 del 31 gennaio 2023: in caso di fusione inversa le differenze negative non rappresentano decrementi di patrimonio netto ai fini ACE. Le differenze negative delle operazioni straordinarie non sono attribuzioni ai soci
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Caso. La società Alfa spa incorpora (fusione inversa) la controllante nel corso del 2021. Gli effetti fiscali della fusione sono retrodatati al 1 gennaio 2021.
L’operazione di fusione è la “classica operazione di merger leverage buy-out (…)”. Per effetto della fusione si “(…) è generata una differenza negativa di fusione (…), la quale è stata imputata a riserva (avanzo di annullamento) nel PN di ALFA post fusione”. Il PN di ALFA, pertanto, ha subito un decremento. Premesso quanto sopra, il dubbio riguarda la corretta interpreta del comma 4 dell'art. 5 del D.M. 03/08/2017, laddove stabilisce che ''Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art 2357¬bis del codice civile''.
L’istante chiede “(…) se l'emersione contabile della voce azioni proprie nel corso della suddetta operazione di fusione rientri tra gli elementi negativi della variazione del capitale proprio disciplinati dal comma precedentemente richiamato”.
La risposta dell’Agenzia
L’agenzia delle entrate ricorda che il decreto istitutivo dell’ACE (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) non prevede delle regole specifiche per le operazioni straordinarie. Nel “(…) vecchio Decreto Ace – da considerarsi comunque attuale (…)” viene precisato che “(…) non si è ritenuto di prevedere alcuna disposizione specifica (…) in caso di operazioni straordinarie in quanto trovano applicazione (…) i principi generali”. In questo contesto è stato precisato che “(...) non rilevano i decrementi conseguenti a operazioni di fusione e scissione (…)” in quanto “(…) conseguenti a modificazioni soggettive delle imprese coinvolte e non comportano alcuna attribuzione ai soci”.
In particolare, con riferimento all'applicazione della D.I.T. alle ipotesi di fusione, “(…) la società risultante dalla fusione (o quella incorporante, a seconda dei casi) può, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del proprio capitale investito assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate (cfr. Risoluzione n. 147/E del 16 maggio 2002 e circolare n. 76/E del 6 marzo 1998)”.
Pertanto, come previsto dall’articolo 172, comma 4, del TUIR, si ha la successione anche ai fini fiscali, da parte della società risultante dalla fusione, “(…) nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate riguarda non solo le variazioni di capitale proprio di segno positivo, già di pertinenza della società fusa, ma anche le variazioni di segno negativo, con la conseguenza che si deve assumere, post fusione, la somma algebrica delle variazioni prima facenti capo alle società coinvolte nell'operazione (cfr. la citata Circolare n. 76/E del 6 marzo 1998)”