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CONI e RAS due registri con finalità diverse che continuano a coesistere.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS),  è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. 

Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da una Federazione sportiva nazionale (“FSN”), da una Disciplina sportiva associata (“DSA”) o da un Ente di promozione sportiva (“EPS”) ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 39/2021, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

Si precisa, però, che allo stato attuale il registro CONI ed il registro RAS continuano a coesistere ma con funzioni diverse: il primo con finalità sportive quali riconoscimenti sportivi, autorizzazione all’utilizzo dei simboli e marchi del CONI, accesso alla giustizia federale ecc.. il secondo con finalità civilistiche, amministrative e fiscali quali agevolazioni fiscali.

Inoltre non è chiaro il rapporto esistente tra i due registri: non risulta che il Coni trasmetta i dati delle associazioni che si sono costituite dopo la data del 31 agosto 2022, data di attivazione del registro RAS.

Fatta questa premessa, diventa di fondamentale importanza ed onere a carico di ogni associazione sportiva, fare richiesta di iscrizione ad entrambi i registri mediante la propria federazione/Eps,  verificare la corretta iscrizione provvedendo alla stampa dei relativi certificati di iscrizione validi per l’anno in corso (quindi Coni + Ras).

Ricordiamo che l’iscrizione al RAS  (si veda il link https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/#) ed il possesso del relativo certificato aggiornato, sono condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art.90 della L.189/2002 e l’accesso ai contributi pubblici.

 

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