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Il 12 gennaio 2023 si è concluso alla camera, con il voto di fiducia, l’iter di conversione del DL 176/2022.

Le principali novità, derivanti dalla conversione, sono in tema di cessione del credito e di garanzia con l’intervento della SACE.

Nello specifico sono ammesse cinque cessioni di un credito, la prima cessione (del titolare degli interventi o del fornitore che ha fatto sconto in fattura) ad un soggetto “libero” (che non appartiene per forza ai soggetti sorvegliati ovvero del mondo finanziario o assicurativo), ulteriori tre fatte a soggetti sorvegliati e la quinta cessione a un soggetto correntista proprio non privato.

La legge di bilancio ha ritoccato il D. 176/2022 ancor prima della sua conversione in legge. Ecco il quadro definitivo che ad oggi è stato delineato del superbonus.

Per le spese sostenute nel 2023, il superbonus si riduce dal 110% al 90% (e nei successivi anni si riduce ulteriormente). I soggetti interessati a tale norma sono i condomini, le persone fisiche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se possedute dall’unico proprietario), le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazione di promozione sociali.

Pertanto:

- si ha diritto al 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2022;

- si ha diritto al 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

- si ha diritto al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;

- si ha diritto al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria – conferma del 110% per il 2023

a) Persone fisiche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se possedute dall’unico proprietario)

Per le spese sostenute nel 2023 si applica il bonus al 110% (anziché al 90%):

- se l’intervento effettuato è di demolizione e ricostruzione ed il permesso di costruire è stato richiesti entro il 31/12/2022;

- se l’intervento è diverso da quello sopra indicato e la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022.

b) Edificio condominiale

Per le spese sostenute nel 2023 si applica il bonus al 110% (anziché al 90%):

- se l’intervento effettuato è di demolizione e ricostruzione ed il permesso di costruire è stato richiesti entro il 31/12/2022;

- se l’intervento è diverso da quello sopra indicato si prende in considerazione la data di adozione della delibera condominiale. Se la delibera è stata adottata:

entro il 18 novembre 2022 (ovvero prima dell’entrata in vigore del DL 176/2022), la CILAS può essere stata presentata entro il 31 dicembre 2022; 

tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, la CILAS deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Si richiede che l’amministratore di condominio, oppure il condomino incaricato attesti (con autodichiarazione) la data dell’assemblea. Se c’è stato uno scambio di corrispondenza via pec oppure l’attribuzione di data certa, ancora meglio.

Case singole il termine del 31 marzo

Viene prorogato al 31 marzo 2023 il superbonus 110%, se l’intervento è iniziato nel 2022 e al 30 settembre 2022 era stato raggiunto un SAL di almeno il 30%. Sì da pertanto la possibilità di beneficiare di tre mesi di tempo in più per completare gli interventi e mantenere la vecchia percentuale di superbonus.

Riapertura bonus 110% per le case singole

Inoltre, per il 2023 viene riaperto il superbonus per le case singole nella misura del 90%, purché:

- i beneficiari siano titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di intervento. Dalla relazione illustrativa della legge di bilancio sembra che la situazione del familiare convivente del proprietario del fabbricato non viene considerato;

- l’unità sia destinata ad abitazione principale. La definizione è contenuta nell’art. 10 del TUIR, ai sensi del quale, la destinazione ad abitazione principale è considerata tale anche nel caso in cui ci vive un familiare del proprietario. Come devo interpretare questo requisito ai fini dell’applicazione dell’agevolazione? Sul punto servono chiarimenti;

- il soggetto deve avere un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000,00 (si veda tabella inserita nel decreto 176/2022, considerando che il tetto massimo indicato varia a seconda della composizione del nucleo familiare).

Viene previsto per questi soggetti, inoltre, la possibilità di chiedere un contributo erogato dall’agenzai delle entrate, secondo modalità e criteri che verranno determinati con un decreto del MEF.

Onlus, ODV e APS

Il superbonus spetta al 110% fino al 31 dicembre 2025 per l’installazione di impianti fotovoltaici (soglia di 200kW). Tuttavia, ci sono delle condizioni specifiche:

- i membri del CDA non percepiscono alcun compenso;

- l’ente fa attività di prestazione di servizio socio sanitarie e assistenziali;

- unità oggetto di intervento classificata catastalmente come B14, B2 o B4;

- nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito (stipulato ante 01/06/2021).

Infine, c’è la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo, anziché 4 o 5, i crediti d’imposta non ancora utilizzati che sono stati oggetto di comunicazione di cessione/sconto in fattura all’agenzia delle entrate entro il 31/10/2022. Serve un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per evidenziare le modalità per segnalare tale scelta.

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