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Il DL n. 176 del 18 novembre 2022 (denominato Aiuti Ter) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 19 novembre 2022. L’articolo 9 del decreto modifica la disciplina del Superbonus. Ecco le principali novità.

I crediti oggetto di comunicazioni di cessione, trasmesse all’agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, non ancora utilizzati, possono essere utilizzati dal fornitore/cessionario in 10 anni, anziché in cinque o quattro anni. In questo caso il fornitore/cessionario dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo modalità che saranno meglio descritte da un decreto successivo.

Gli interventi superbonus effettuati su edifici unifamiliari (o unità indipendenti e autonome all’interno di edifici plurifamiliari) dalle persone fisiche (riferimento art. 9, lettera b dell’art. 119 del DL 34/2020) che – alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati per almeno il 30% dell’intervento nel suo complesso – godono del bonus nella misura del 110% fino al 31 marzo 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).

Nel caso di interventi Superbonus avviati dal 1 gennaio 2023 il bonus invece spetta nella misura del 90% - per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 - nel caso in cui gli interventi superbonus siano stati avviati a partire dal 1 gennaio 2023. Vi sono, tuttavia, delle specifiche condizioni perché anche nel 2023 le persone fisiche possano usufruire del superbonus (se pur in misura inferiore) per gli edifici unifamiliari (villette) o le unità autonome all’interno degli edifici plurifamiliari. In particolare:

- il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità' immobiliare;

- l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;

- il contribuente deve avere un “reddito di riferimento” non superiore a euro 15.000,00, determinato ai sensi del comma 8-bis.1. “Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa (…)”, dal contribuente e dagli altri componenti nel nucleo familiare, “(…) per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto”.

Infine, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dai condomini e dalle persone fisiche (che possiedono un edificio nella sua interezza, ma con un numero massimo di quattro unità) e interventi effettuati sulle singoli unità condominiali il beneficio superbonus spetta nelle seguenti misure:

- del 110%, per le spese sostenute, a decorrere dal 1° luglio 2020, sino al 31 dicembre 2022;

- del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

- del 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;

- del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Tuttavia, la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% non si applica per gli interventi per i quali al 25 novembre 2022 sia stata presentata la CILA e – per gli edifici condominiali - la “delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022” ovvero agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. “Agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo”.

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