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La legge di bilancio (L. 190/2014) introduce all’articolo 1 un credito d’imposta per le imprese che – dall’esercizio successivo a quello in corso AL 2014 – effettuano investimenti in attività di Ricerca e sviluppo.

Nel decreto ministeriale del MISE del 27/05/2015 (decreto attuativo), all’art. 2 vengono indicate le attività ammissibili. Il comma 1, in particolare prevede quattro distinti punti, tra i quali “1 Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo … omissis c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali”.

Il punto citato si riferisce allo sviluppo sperimentale che potremmo definire come l’utilizzo di conoscenze note e di conoscenze non note di diversa natura per poter realizzare prodotti/servizi/processi nuovi o migliorare in maniera significativa processi/prodotti/servizi che già esistono

Il comma 2 continua indicando che “non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.

Vi sono due circolari (la 5/E del 2016 e la 13/E del 2017) che ritornano sul tema della ricerca e sviluppo e richiamano i contenuti della norma per la definizione della ricerca agevolabile. Infine, ci sono le FAQ pubblicate Il 27/09/2017 dal MISE, con riferimento a domande di approfondimento nell’ambito della settore della moda/tessile e delle industrie creative (MADE IN ITALY). Nelle due FAQ venivano confermati i criteri generali esposti nella circolare 46586 del 2009 (che si riferiva al credito d’imposta per la ricerca industriale e sviluppo pre compettivo introdotto dalla L. 296/2006).

Nella circolare il MISE concludeva “(…) si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e moda, quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.”

La Circolare direttoriale n. 59990 del 9 febbraio 2018, in materia di credito d’imposta per attività di ricerca, crea un punto di svolta. “La circolare interviene sulla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, fornendo ulteriori istruzioni sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore del software. In considerazione, infatti, delle numerose richieste pervenute in argomento, si è ritenuto opportuno fornire una serie chiarimenti di carattere generale al fine di consentire alle imprese interessate di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità all'incentivo. In questa prospettiva, considerando lo stretto collegamento tra le definizioni adottate dalla norma agevolativa e quelle contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, la circolare fornisce i criteri sistematici per l'individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati, base interpretativa della citata disciplina comunitaria”.

Questo è il primo documento di prassi in cui è ufficialmente citato il manuale Frascati (e i cinque criteri).

Ma cos’è il Manuale Frascati?

Si tratta di un documento che all’origine rappresentava standard dell'Ocse. In seguito è diventato uno standard riconosciuto negli studi di ricerca e sviluppo di tutto il mondo. “Il Manuale di Frascati è molto importante per comprendere il ruolo della scienza e della tecnologia nello sviluppo economico. Le definizioni fornite in questo documento furono accettate internazionalmente e servirono come linguaggio comune nelle discussioni delle politiche sulla scienza e tecnologia” (wikipedia). Questo manuale fornisce le basi comuni/linee guida per uniformare la raccolta dei dati dei costi di ricerca e sviluppo (sia se sostenuti da imprese che da enti pubblici di ricerca). Grazie a queste linee guida è possibile comparare le varie spese di R&S dei diversi paesi. L’ultima versione del manuale è il 2015. Il manuale deve fornire gli elementi utili per classificare le attività in un determinato quadro.

I cinque requisiti servono per capire se un attività è può essere qualificata come ricerca e sviluppo. La traduzione del Manuale di Frascati 2015 in italiano, autorizzata dall’OCSE e giurata (ai sensi dell’art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L.445/2000), è avvenuta in data 7 dicembre 2021. Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna - Sezione 04 del 06/07/2022 – ha accolto il ricorso presentato avverso avviso di accertamento per l’anno 2018 (con cui si recuperava un credito d’imposta R&S), affermando che il valore “normativo” del Manuale può operare soltanto successivamente alla traduzione giurata. Infatti “(…) al momento delle attività poste in essere dalla società non esisteva una traduzione ufficiale in lingua italiana tale da consentire al contribuente una corretta identificazione della fonte integrativa normativa che sta alla base dell’accertamento fiscale”. La sentenza poi continua evidenziando la necessità del ricorso al MISE, visto che l’agenzia delle entrate non ha sufficiente competenza tecniche per contestare un attività di ricerca e sviluppo.

La Sentenza, infine cita ne cita una precedente. Si tratta della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Aosta (sentenza n. 46 del 8 novembre 2021). In questa sentenza si ricorda un esempio tratto dal Manuale di Oslo. “3.72. Le azioni delle società di vendita al dettaglio, all'ingrosso, di trasporto e stoccaggio e delle società di servizi personali per ampliare la gamma di prodotti trattati o offerti ai clienti sono un'innovazione solo se l'ampliamento richiede cambiamenti significativi da parte dell'impresa nei suoi processi aziendali. Un importatore o grossista di frutta che aggiunge una nuova varietà di frutta da vendere ai dettaglianti non è impegnato nell'innovazione, a meno che l'estensione non richieda un cambiamento significativo dei processi aziendali, come lo sviluppo di una nuova catena di approvvigionamento o l'acquisto di nuove attrezzature di refrigerazione (ad esempio per consentire la consegna di prodotti freschi che non era possibile in precedenza)”. Si ricorda che il manuale di OSLO è l’unico richiamato nella citata Circolare 46856/2009.

L’esempio riportato evidenzia come non sia richiesta la novità assoluta. Pertanto, “ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa”.

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