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Nell’interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle imposte di bollo addebitata dal prestatore forfettario in fattura.

Nello specifico un contribuente poneva un quesito in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e dell’art. 22, D.P.R. n. 642/1972. Nella soluzione prospettata l’istante riteneva che gli importi incassati, relativi alle imposte di bollo addebitate ai clienti in fattura, non dovessero essere intesi come ricavi o compensi che concorrono alla determinazione del reddito per i soggetti in regime forfettario, ex art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014. Inoltre, richiamando l’art. 22, comma 2, D.P.R. 642/1972, secondo il quale sussiste una solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta ed eventuali sanzioni in capo a “tutti coloro che fanno uso, …, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto”, l’istante deduceva la non sussistenza, in capo all’emittente della fattura, di un obbligo esclusivo al pagamento del bollo. In caso contrario infatti, il reddito imponibile risulterebbe diverso a seconda che il costo della marca da bollo sia sostenuto direttamente dall’emittente della fattura (che poi lo riaddebita al cliente finale), rispetto al caso in cui invece il costo sia anticipato dal cliente.

Tuttavia, con la risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022, richiamando la risposta n. 67/2022, l’Agenzia ha precisato che per tali tipi di atti, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, pertanto l’obbligo di apporre l’imposta di bollo sussiste in capo al soggetto emittente la fattura ed il successivo riaddebito al cliente assume la natura di ricavo costituendo quindi “parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64” e che quindi partecipi “alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva”.

… e se si tratta di spese anticipate in nome e per conto del cliente? In questo caso, come disciplinato dall’art. 15, comma 1, del D.P.R. 633/72, “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate” non concorrono alla formazione della base imponibile. Pertanto, sussiste la possibilità di avere un duplice trattamento del costo sostenuto per l’imposta di bollo. Infatti, nel caso in cui questo, sia sostenuto direttamente dal contribuente forfettario che procede successivamente al riaddebito al cliente, andrà considerato come un componente assimilato ai ricavi e parteciperà dunque alla determinazione del reddito forfettario. Mentre se questo, si configura come una spesa anticipata in nome o per conto del cliente (regolarmente documentata), dovrà essere indicato separatamente in sede di emissione della fattura e non concorrerà alla determinazione della base imponibile del reddito forfettario.

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