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Cosa succede se il professionista/imprenditore viene remunerato con strumenti finanziari? Se l’opera svolta è rivolta alle start up innovative la tassazione viene sospesa

PARTE 3/3 - L’imprenditore/professionista pagato con strumenti finanziari – NO START UP INNOVATIVE

Il caso trattato con risposta ad interpello n. 271 del 18 maggio 2022 è quello di un imprenditore individuale che si avvale del regime forfetario (art. 1 L. n. 190 del 2014). L’istante ha sottoscritto un contratto di consulenza con una società, nel quale viene prevista come modalità di remunerazione dell'attività “(…) l'assegnazione all'istante di stock options della società, sulla base di apposito «Stock Option Plan»”.  

Viene precisato che i “(…) diritti di opzione non sono cedibili a terzi, hanno un vesting period progressivo, e sono esercitabili entro una determinata data (…)”. Inoltre “(…) ha intenzione di esercitare il diritto di opzione ed acquistare, in tutto o in parte, le azioni maturate, procedendo contestualmente alla vendita (…)”.

L’istante formula una soluzione interpretativa in merito al “(…) al trattamento fiscale dell'assegnazione delle azioni (…) al trattamento fiscale applicabile alla successiva cessione delle azioni acquisite”.

L’agenzia innanzitutto ricorda che le stock option – disciplinate agli articoli 2349 e ss del c.c. -  rappresentano solitamente “(…) strumenti di incentivazione che vengono concessi ai manager, ai membri del consiglio di amministrazione di un'azienda o a lavoratori dipendenti, sulla base di un apposito piano in base al quale si assegna a tali soggetti la facoltà di acquistare (nel caso si utilizzino azioni emesse in precedenza), o di sottoscrivere (nel caso si utilizzino azioni di nuova emissione), titoli rappresentativi del capitale di rischio della società”

La risoluzione n. 29/E del 2001 ha chiarito che “(…) l'opzionario (…) per l'esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto finale. Pertanto, deve ritenersi che le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell'opzione (…)”. Deve pertanto essere applicata la disciplina in vigore al momento di esercizio del diritto di opzione.  

Nel caso di specie in cui il diritto di opzione non sia liberamente cedibile a terzi, “(…) il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di exercising, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi (cfr. circolare 9 settembre 2008, n. 54/E)”. Il momento impositivo coincide, quindi, con il momento in cui le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica.

La base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore normale delle azioni, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR al momento dell'esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa (cfr. circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98). 

Nel caso in oggetto “(…) l'assegnazione delle azioni effettuata nei confronti dell'istante (…) costituisce un corrispettivo <<in natura>> per l'attività di consulenza resa alla società cliente Alfa, classificabile tra i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR”

Le azioni ricevute dovranno essere valorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del TUIR, mediante la determinazione del il valore normale. Il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio dell'opzione “(…) concorrerà alla formazione del reddito dell'istante nell'esercizio di assegnazione, senza tenere conto di quanto versato dal medesimo istante a titolo di strike price”. Si tiene conto di tale valore per il calcolo del rispetto delle soglie per il regime forfettario e si applicherà l’imposta sostitutiva, sempre tenendo conto del coefficiente di redditività.

Ai fini IVA le azioni ricevute, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, rappresentano il compenso per le prestazioni di servizi e sono rilevanti ai fini IVA. 

Nel caso in cui l’operazione venga effettuata con l'estero si applica l'articolo 7-ter del TUIR, pertanto, “(…) le prestazioni di servizi fornite dall'istante, e remunerate con l'assegnazione di talune partecipazioni azionarie, non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato in quanto prestate nei confronti di un soggetto non residente (la società ...)”. Dovrà comunque essere emessa la fattura.

Come deve essere trattata la successiva cessione dei titoli?

Se si presuppone che la cessione delle azioni “(…) sia estranea all'attività d'impresa svolta dall'istante (…) si ritiene che la cessione di tali titoli non determini la produzione di ricavi rilevanti ai fini dell'attività svolta in regime forfetario, dando invece luogo ad una plusvalenza tassabile ai sensi del citato articolo 67 del TUIR.

Quindi, secondo quanto previsto dall’art. 67 del TUIR la plusvalenza si classifica come reddito diverso ed è tassata con l’imposta sostitutiva al 26%. La plusvalenza è determinata, ai sensi dell’art. 68 comma 6 del TUIR, come “(…) differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione ed il costo di acquisto (determinato dalla somma tra lo strike price versato per l'opzione e il valore normale delle azioni che hanno concorso a formare il reddito dell'istante)”. Inoltre, visto che “«la vendita delle azioni avviene al di fuori della propria attività economica», la predetta operazione non assume rilevanza ai fini IVA”

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