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Cosa succede se il professionista/imprenditore viene remunerato con strumenti finanziari? Se l’opera svolta è rivolta alle start up innovative la tassazione viene sospesa.

PARTE 2/3 - L’imprenditore/professionista pagato con strumenti finanziari – START UP INNOVATIVE

Il comma 4 dell’articolo 27 D.L. 179/2012 prevede che “le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili”.

La circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014 evidenzia che la ratio della norma è quella di garantire alle start up innovative “(…) l'accesso a servizi di consulenza altamente qualificati”, e pertanto gli apporti di opere e servizi "(…) sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari".

Quindi, chi apporta "opere e servizi, inclusi quelli professionali" e riceve in cambio partecipazioni in start up innovative, sospende la tassazione della propria prestazione fino a che non dispone (con la vendita) delle partecipazioni.

Non ci sono limiti alla cessione degli strumenti finanziari. 

 

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