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Cosa succede se il professionista/imprenditore viene remunerato con strumenti finanziari? Se l’opera svolta è rivolta alle start up innovative la tassazione viene sospesa.

PARTE 1/3 - Il dipendente pagato con gli strumenti finanziari – START UP INNOVATIVE

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del D.L. 179/2012,

“Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative (…) e degli incubatori certificati (…) ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, (…) non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi (…)”.

L’oggetto dell'agevolazione è la “(…) non rilevanza del reddito "derivante dall'assegnazione … <<di strumenti finanziari>> (Circolare agenzia 16 del 11/06/2014 paragrafo 3.1.3).

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che "Tra gli emolumenti premiali oggetto dell'esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l'assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative (…)".

Per quanto concerne l'individuazione degli strumenti finanziari che sono ammessi all'incentivo, “(…) si deve fare riferimento a strumenti finanziari "partecipativi" (…)”.

Il comma 2 dell'articolo 27 in esame prevede uno specifico vincolo che riguarda i soggetti emittenti, consentendo l'applicazione del regime di non concorrenza al reddito esclusivamente con riferimento "all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, (…)”.

Infine, si evidenzia che l'articolo 27 in esame riconosce il regime di favore “(…) senza prevedere alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari, diversamente a quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR che limita la non concorrenza al reddito alle azioni assegnate ai dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83 per dipendente”.

Solo la successiva cessione degli strumenti finanziari determina la rilevanza reddituale.

L’operazione pertanto potrebbe consistere:

- nella cessione a soggetti terzi;

- nella cessione alla start-up innovativa, all'incubatore certificato. Tale ipotesi costituisce una causa di decadenza dall'incentivo (art. 27, comma 1 DL 179/2012).

Nel caso in cui la cessione degli strumenti finanziari avvenga in favore di un terzo “(…) assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come confermato anche dal disposto del comma 5 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 secondo cui "Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili".

Le plusvalenze sono determinate come previsto dall’art. 68, comma 6 del TUIR, ovvero "sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione".

“Di conseguenza, in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e l'intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso”.

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