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In data 2 agosto 2022 è stato approvato, ma non ancora pubblicato, il Disegno di legge di conversione del DL 73/2022.

In sede di conversione è stato inserito all’articolo 3 il nuovo comma 6-bis che recita: “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”. Non è prevista una specifica norma di decorrenza delle agevolazioni, ma è presumibile che il riferimento valga per le sovvenzioni/benefici ottenuti nel 2022 e quindi da “comunicare” nel 2023.

Viene finalmente chiarito un punto importante (cfr articolo “La comunicazione delle sovvenzioni e dei benefici pubblici”), poiché non era chiaro se per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese si potesse ovviare alla pubblicazione sul proprio sito, mediante l’inserimento dell’informativa nella nota integrativa dei propri bilanci. Da com’è formulata la norma, infatti, sembra che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (che hanno l’obbligo della nota integrativa), nonché gli enti non commerciali (se predispongono la nota integrativa) possano adempiere all’obbligo inserendo le informazioni in nota integrativa, come alternativa alla pubblicazione nel sito.

Sarebbe, tuttavia, utile capire se questa possibilità si estende anche alle micro imprese, che sono esonerate dalla redazione della nota integrativa (essendo sufficiente inserire le informazioni previste dal codice civile a margine dello Stato patrimoniale). Si potrebbero, pertanto, inserire le informazioni circa i benefici/sovvenzioni pubbliche direttamente in questa sezione del bilancio evitando di pubblicarle nel sito.

In tema di tempistica poi non si capisce perché i benefici/sovvenzioni relative ad un anno debbano essere pubblicate (mediante inserimento in nota integrativa) entro il termine di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Quindi sovvenzioni ottenute nel 2022 dovrebbero essere inserire in nota integrativa entro il 2024. Sarebbe più logico riferirsi al termine di approvazione del bilancio del 2022 (quindi il termine cade nel 2023).

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