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Nella risoluzione 328 del 2020 e 680 del 2021 si considera un intervento 110 su villetta a schiera.

In particolare nella risoluzione 328 si fa proprio riferimento ad un intervento di isolamento su tre pareti. L’agenzia non ha nulla a che ridire sul tipo di intervento, ma sottolinea sempre la necessità che l’unità sia “indipendente”. Su questo tema la risoluzione n. 9 del 2021 nel quale si chiarisce che: “si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall'esterno» qualora, ad esempio:

- all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;

- all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile. Nel caso di una "villetta a schiera", pertanto, si ha «accesso autonomo dall'esterno» qualora, ad esempio:

- la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;

- il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, si ritiene che l'istante possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus”.

In tema di condominio verticale l’agenzia delle entrate - con risoluzione 408 del 2020 – aveva posto la questione di un solo condomino che faceva l’intervento e aveva sottolineato che l’intervento di isolamento doveva riguardare “l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio”. Nel caso di condominio orizzontale (case a schiera) sembra non valga la stessa cosa e si debba riferirsi al 25% dell’unico edificio (villetta a schiera) che fa l’intervento (si rinvia alle FAQ dell’agenzia).

Se vi sono dubbi in merito alle case a schiera (come unico complesso condominiale) oggi vi sono solo dal punto di vista civile. In tal senso, si è espresso il tribunale Modena (Trib. Modena, sent. n. 280/2018) secondo cui: “un complesso abitativo costituito da svariate abitazioni private collegate tra loro da muri di confine è definibile come un Condominio orizzontale. Alla luce di tale definizione commette un illecito il privato che, agendo autonomamente, modifichi i muri perimetrali ritenendoli erroneamente parti private e non condominiali e cagionando un vulnus ai diritti degli altri condomini e al decoro architettonico del condominio”. Nell’ambito del giudizio, il consulente tecnico che, le “caratteristiche fondanti dell’edificio nel suo complesso” portavano all’identificazione di parti comuni tipiche del condominio e, tra queste, vi erano le mura perimetrali.

 

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