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Caso

Intervento su unità immobiliare per il quale viene presentata una CILAS (SUPERBONUS) e una SCIA (interventi di ristrutturazione). Quale aliquota deve applicate l’appaltatore? Nel caso in oggetto un’impresa edile ha preso in appalto la realizzazione di interventi che si configurano (dal punto di vista dei bonus) come Superbonus 110% e ristrutturazione al 50%. I lavori verranno realizzati in parte direttamente dall’impresa e in parte da altri fornitori mediante contratti di sub appalto.

Il problema è quello di capire quale sia l’iva da applicare al committente considerando i diversi interventi realizzati.

In particolare l’intervento Superbonus dal punto di vista urbanistico, è qualificato come manutenzione straordinaria. Pertanto, è possibile usufruire dell’aliquota agevolata al 10% sulle prestazioni di servizi e sui beni significativi fino alla concorrenza del valore della prestazione.

Per l’intervento di ristrutturazione, invece, l’aliquota da applicare è al 10% senza alcuna distinzione tra beni significativi e prestazione.

Per capire come risolvere questa situazione ci dobbiamo rifare alla Circolare 15/E del 2 luglio 2018. "Nel caso di intervento di recupero complesso in quanto avente ad oggetto una pluralità di opere/servizi tra le quali sono comprese la fornitura e l’installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente si obblighi a pagare un unico corrispettivo riferito all’opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo), in applicazione del modus operandi previsto dalla norma di interpretazione autentica, il fornitore/prestatore deve, in ogni caso, evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all’intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento (distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene significativo o indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti). Come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98, in tal caso l’intervento di recupero deve essere considerato unitariamente anche al fine di individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l’installazione di una caldaia. Nel presupposto che i beni (rectius, sanitari, infissi e caldaia) assumano valore significativo (in quanto il loro valore complessivo è superiore al 50 per cento di quello dell’intero intervento di recupero), ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, si deve tener conto del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria nel suo complesso (comprensivo di tutte le opere/prestazioni di servizi necessarie per la sua realizzazione) e del valore dei beni significativi (determinato nei termini anzidetti)”.

In altre parole, se le parti contraenti (appaltatore e committente finale) si sono accordate per il pagamento con unico corrispettivo dell’intervento nel suo complesso, la valutazione del valore dei beni significativi, rispetto alle prestazioni, deve essere effettuata nel complesso.

ES. valore dei beni significati è 52.000,00 e il corrispettivo pattuito è 100.000,00. In questo caso a euro 96.000,00 sarà applicata l’aliquota del 10%, a euro 4.000,00 l‘aliquota del 22% (100.000,00-52.000,00= 48.000,00; 48.000,00*2= 96.000,00)

Valore dei beni significati è 50.000,00 e il corrispettivo pattuito è 100.000,00. In questo caso a euro 100.000,00 sarà applicata l’aliquota del 10% (100.000,00-50.000,00= 50.000,00; 50.000,00*2= 100.000,00).

Gli interventi, pertanto, verranno valutati nel loro complesso, indipendentemente dal fatto che si tratti di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, con i calcoli in precedenza indicati.

Un secondo problema riguarda come debbano fatturare i sub appaltatori. Con riferimento all’appalto soggettivo (ovvero art. 17, comma 6, lettera a del DPR 633/72) si rinvia al contenuto dell’articolo “Il sub – appalto, le prestazioni rese dai consorziati. L’aliquota iva da applicare al GC - in caso di interventi che danno diritto all’aliquota agevolata del 10% al cliente finale – è sempre del 22%”. In altre parole, se l’appaltatore (che qui acquisisce il ruolo di general contractor) riceve una fattura dal serramentista, l’aliquota che dovrà essere applicata è quella del 22%. Nel caso invece di appalto oggettivo (ovvero art. 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/72) per gli interventi che rientrano nei codici previsti (come ad esempio la demolizione, l’istallazione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici, ecc..) dovrà obbligatoriamente essere applicato il reverse charge.

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