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La legge di conversione introduce il nuovo art. 10-bis rubricato “qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 (…)” del DL 34/2020.

Nello specifico la norma subordina il “(…) riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 (…)” al possesso – da parte delle imprese – della certificazione SOA.

La certificazione viene richiesta per “(…) l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, (…)” del DL 34/2020.

Tale obbligo, non vale soltanto per il superbonus, ma anche per tutti gli interventi che – secondo quanto disposto dall’art. 121, comma 2 – sono oggetto di opzione (si tratta a titolo esemplificativo dell’ecobonus, recupero o restauro della facciata, recupero del patrimonio edilizio, ecc.).

Quindi, se per tutti i lavori relativi agli interventi indicati, al superamento del limite, deve essere adempiuto questo nuovo obbligo questo significa che tutte le imprese – anche se non operano nel campo edile –si vedrebbero costrette ad essere titolari di una certificazione SOA.

Rimane da chiarire come debba essere considerato il limite di euro 516.000,00 se lo stesso si debba riferire al totale dei lavori svolti in un’unità immobiliare oppure se debba considerarsi il singolo contratto di appalto/affidamento. Se si considerano il totale dei lavori il rischio è che anche le imprese che svolgono interventi minori (magari di qualche migliaio di euro) debbano avere la SOA.

Vengono previsti, dall’articolo 10-bis, due distinti periodi, di cui il primo transitorio:

- “(…) a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali (…) l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro (…) è affidata ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (…) o del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. L’esecuzione dei lavori può essere affidata anche ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, documentano al committente/appaltante “(…) l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione (…)”. Quest’ultime a partire dal 1 luglio 2023 devono avere l’attestazione;

- “(…) a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali (…) l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, (…) è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero (…) del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Le disposizioni transitorie “(…) non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché' ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Pertanto, per i lavori in esecuzione alla data del 21/05/2022 le disposizioni non si applicano fino al 30 giugno 2023, ma se i lavori non sono terminati a tale data, per quelli sostenuti dal 1 luglio 2023 decadranno le agevolazioni, in mancanza di SOA?

Per quelli invece iniziati post 21/05/2022 vale lo stesso discorso ma a partire dal 1 gennaio 2023?

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