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Secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 6 lettera a) del DPR 633/72 il reverse charge si applica “(…) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter),

compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”. Pertanto, i subappaltatori dovranno emettere fattura nei confronti del General Contractor esponendo l’iva. L’agenzia delle entrate, inoltre, con la Risoluzione 11 settembre 2007 n. 243 “avuto riguardo alla fattispecie in cui la prestazione di servizi sia resa da soggetti aventi natura associativa che si avvalgono dell'opera degli associati, questa Agenzia, con la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 ha precisato, in linea generale, che nei rapporti associativi non trova applicazione il meccanismo del reverse charge in quanto non è configurabile un contratto di subappalto tra associati ed ente”.

Niente Reverse charge. Quale aliquota iva applicare, allora?

La Circolare 19/E del 1 marzo 2001, paragrafo 2.2.12 precisa che “(…) l'aliquota IVA del 4%, prevista dal n. 39 della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la prestazioni di servizi diretti alla realizzazione di un fabbricato di cui alla legge n. 408 del 1949, effettuata nei confronti di soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali l'impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio. Ciò in quanto l'aliquota IVA si determina in riferimento all'appalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti in ragione del fatto che questi concorrono alla realizzazione dell'opera che il legislatore ha inteso agevolare”. Pertanto, l’aliquota iva applicabile sui servizi sub-appaltati dovrebbe essere la stessa che il CG (quale appaltatore) applica al committente finale. In questo senso anche la Circolare n. 20 del 21 febbraio 1973 e la risoluzione n. 400750 del 29 aprile 1986. Inoltre, l’agenzia ricorda che “(…) con la (…) circolare n. 19/E del 4 aprile 2007, è stato tuttavia precisato, con riferimento specifico ai consorzi, che le prestazioni rese dagli associati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dall'ente associativo a terzi, in analogia con quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza, fermo restando la qualificazione associativa del rapporto consortile”.

Tuttavia, fa eccezione a questo principio generale l’agevolazione Iva 10%, di cui all’art. 7, comma 1 lettera b) Legge del 23/12/1999 n. 488, poiché l’articolo specifica che tale aliquota si applica alle “(…) prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.

Si tratta degli interventi di: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e di risanamento conservativo; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi.

Con la Risoluzione 11 settembre 2007 n. 243 l’agenzia ha specificato – citando la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 - che “(…) in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 488/1999, l'aliquota IVA del 10% stabilita per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili abitativi, non si applica nelle operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, quali subappalti bensì soltanto nei confronti del consumatore finale. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA resta pertanto applicabile l'aliquota ordinaria. Resta inteso che tali beni e servizi verranno assoggettati ad aliquota del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito al committente in quanto confluiranno nel corrispettivo globale dell'intervento di recupero agevolato”.

Pertanto, le prestazioni rese dai sub appaltatori in favore del General Contractor (lo stesso nel caso di consorzio) dovranno essere fatturate con l’aliquota del 22%.

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