Articoli

Le semplificazioni

Secondo quanto previsto dall’articolo 2435-bis c.c. “le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata

quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

Stessa formulazione, ma ovviamente con limiti diversi (attivo euro 175.000,00, ricavi euro 350.000,00 e dipendenti 5 unità), per il successivo articolo 2435-ter c.c. con riferimento alle microimprese.

La decadenza delle semplificazioni

L’art. 2435-bis c.c., comma 8 prevede che “le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

Dello stesso tenore l’articolo 2435-ter c.c., comma 4, che prevede: “le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

 

Le tempistiche

Si redige il bilancio in “forma” semplificata quando per due esercizi consecutivi, non siano superati degli specifici limiti.

Invece la “forma” semplificata decade quando per il secondo esercizio consecutivo sono stati superati. 

Come verificare il superamento del limite quando la società è in attività? 

In altre parole, con riferimento al bilancio 2021, se il superamento si verifica nel 2020/2021 qual è l’esercizio a partire dal quale si perde la forma semplificativa?  Il 2021 (ovvero già il secondo anno di superamento dei limiti) o il 2022 (l’anno successivo al biennio di superamento)?

In caso di mancato superamento dei limiti nel biennio indicato, invece, quando si “accede” alla forma semplificata?

Nel documento “la redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità”, del CNDCEC novembre 2012, i due casi vengono trattati distintamente. Infatti, “pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole <<per due esercizi consecutivi>> e <<per il secondo esercizio consecutivo>>, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti. Invece, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti”. In merito alla “perdita” delle semplificazioni quanto affermato dalla CNDCEC ricalca quanto già esposto nella relazione ministeriale al D.lgs. 127/1991, per il quale “il bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei limiti indicati deve essere redatto in forma ordinaria”.

Invece, dal punto di vista dell’utilizzo delle semplificazioni, si sono alternate interpretazioni diverse in dottrina. Prima tra tutte quella di Assonime, che con la circolare n. 9 del 2009 prevedeva che le semplificazioni potessero essere applicate già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate. Quindi, se una società non supera i limiti di cui all’art. 2435-bis c.c. nel 2020 e nel 2021, già dal 2021 potrebbe redige il bilancio in forma abbreviata. A marzo 2017, in sede di applicazione delle novità, CNDCEC e Confindustria hanno pubblicato un documento dal titolo “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”. “In sede di prima adozione, si segnala l’opportunità di verificare il rispetto delle predette condizioni con riguardo agli esercizi 2015 e 2016. Tale impostazione consentirebbe, in questa fase, un’adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell’Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni”. Pertanto, già dal 2016 (quale secondo anno di mancato superamento dei limiti) è possibile applicare le semplificazioni.

 

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI