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Per le spese relative ad interventi edilizi effettuate sulle parti comuni nel 2021, l’amministratore di condominio deve presentare entro il 7 aprile 2022 una comunicazione.

Il termine ordinario per la presentazione della comunicazione è il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (16-bis, comma 4, D.L. 124/2019), termine prorogato quest’anno dall’agenzia delle entrate con provvedimento n. 83833 del 16 marzo 2022. La funzionalità di questa comunicazione è strettamente connessa alla precompilazione della dichiarazione dei redditi. In altre parole, grazie a questa comunicazione è possibile trasmettere il dato relativo al bonus che poi sarà usufruito in dichiarazione e che “automaticamente” sarà visualizzato nella dichiarazione pre-compilata.

Nel sito dell’agenzia delle entrate è possibile scaricare il software per la compilazione della comunicazione(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali/sw-compilazione-dal-2018) Secondo quanto previsto dall’art. 2 del DM del 1 dicembre 2016, “(…) gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, (…) una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali (…). Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini”.

In una recente FAQ, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che se “i condòmini del cd «condominio minimo» non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto”.

Nessuna norma stabilisce che il condominio minimo senza amministratore ha l’obbligo di effettuare questa comunicazione. La formulazione di questa risposta lascia spazio a numerosi dubbi. Innanzitutto, non è chiaro se il riferimento a “(…) uno dei soggetti”, da intendersi come almeno uno dei soggetti, comporti l’obbligo – in caso di cessione da parte di tutti i condomini – di effettuare comunque la comunicazione. Infatti, vista la finalità della comunicazione questo obbligo sembrerebbe superfluo (se tutti cedono il credito, nessuno rileverà il bonus in dichiarazione). L’agenzia delle entrate, inoltre, non richiama alcun riferimento normativo e tra l’altro questo non permette di chiarire se anche in caso di sconto in fattura si debba fare la suddetta comunicazione. Si sottolinea, comunque, che l’eventuale omessa presentazione della comunicazione non è causa di decadenza delle agevolazioni fiscali (questo almeno per quanto riguarda la dichiarazione precompilata). Inoltre, come in precedenza evidenziato non ci è alcuna norma che impone l’obbligo della comunicazione in capo al condomino incaricato.

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