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Il contendere muove da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2020 in cui veniva recuperata Irpef.

L’imposta recuperata si riferiva a somme che il coniuge aveva prelevato illecitamente dal conto corrente intestato alla moglie, conto corrente alimentato soltanto dl somme riconducibili a quest’ultima.

Il contribuente era stato condannato dal giudice civile al risarcimento dei danni subiti dal coniuge per l’arbitraria appropriazione della somma depositata sul conto corrente cointestato, “(…) che era stata perciò considerata provento derivante da fatto illecito, non essendo stato ravvisato alcun indizio dell’esistenza di un animus donandi al momento del versamento del danaro di sua esclusiva pertinenza”. Fatti di causa Nello specifico Il contribuente aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR che – riformando al decisione della CTP – condannava il contribuente sul presupposto che “(…) la somma di cui il contribuente si era indebitamente appropriato in danno del coniuge (mediante prelevamento dal conto corrente cointestato, dopo il versamento di danaro appartenente in via esclusiva a quest’ultimo) costituisse provento illecito assoggettabile a tassazione”. La Cassazione sottolinea che “sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all’altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità”. Soltanto l’esistenza dell’animus donanti, ovvero l’esistenza di “(…) circostanze univocamente suffraganti l’immanenza di uno spirito liberale (…)” può permettere di qualificare il versamento di una somma di denaro che appartenga ad uno solo dei cointestatari come donazione. Altrimenti il versamento da parte di uno dei due contestatari sul conto cointestato non determina la presunzione di appartenenza pro-quota.

Ora a ben vedere il caso trattato dalla Cassazione è molto specifico e si riferisce ad un caso di illecito utilizzo delle somme. In ogni caso, considerato che non sappiamo come intenderà comportarsi l’Agenzia rispetto a questa decisione, sarebbe preferibile – senza tanti allarmismi – prevedere uno scritto in cui le parti si autorizzano ad utilizzare il denaro, di modo che sia evidente l’intento di donarlo al cointestatario.

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