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Secondo quanto previsto dal OIC 16, paragrafo 61, “l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso”.

Si può concludere, pertanto, che – in linea con quanto previsto per l’ammortamento dei beni materiali – i canoni di leasing possano essere imputati in conto economico con riferimento al momento in cui i beni oggetto del contratto siano pronti per l’uso.

L’art. 102, comma 7, del TUIR, nel definire quando sia ammessa la deduzione in capo all’impresa utilizzatrice dei canoni di locazione finanziaria, richiama i coefficienti di ammortamento previsti “(…) in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa”. Quindi, implicitamente è possibile procedere alla detrazione esclusivamente dei canoni relativi ad un bene strumentale all’attività dell’impresa.

L’art. 109, comma 2 lett. b), del TUIR prevede che “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza (…) le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, (…) per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.

La maturazione dei corrispettivi non corrisponde al momento dell’incasso. Si consideri in questo senso l’art.821, comma 3, del c.c. che dispone: “i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”. Nel caso dei contratti di leasing, pertanto, dopo che il cespite è entrato nella disponibilità dell’utilizzatore, maturano i corrispettivi secondo la logica della maturazione pro rata temporis.

Il bene in leasing potrebbe entrare nella disponibilità dell’utilizzatore (perché consegnato), ma potrebbe non essere immediatamente utilizzato perché c’è la necessità di procedere al collaudo. Non esiste per il leasing, come invece per i cespiti, una norma che preveda la deducibilità soltanto all’entrata in funzione del bene.

Quindi, ben si potrebbe procedere a dedurre i canoni di leasing a partire dal momento di consegna dello stesso anche se non coincide con quello di entrata in funzione. Tuttavia, se il bene consegnato consiste in una serie di “pezzi” da assemblare e, pertanto, di fatto il bene non esiste se non post assemblamento, si rischierebbe di dedurre un costo di per se strumentale. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza, con una sentenza della C.T.P., evidenziando la necessità di valutare l’effettivo utilizzo del cespite oggetto del contratto a prescindere dal dato formale relativo al collaudo.

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