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Il 14 febbraio è stato firmato dal ministro della Transizione Ecologica il Decreto che fissa i tetti massimi di spesa per gli interventi di efficientamento energetico

, come previsto dall’art. 119, comma 13 e 13-bis, D.L. 34/2020 che demandava ad un “(…) decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (…)”.

Il decreto sostituisce l’allegato I del DM 6 agosto 2020, che riportava i “(…) massimali specifici di costo per gli interventi (…) di cui all’allegato A”, ovvero tutti gli interventi di efficientamento energetico.

I nuovi massimali sono aumentati almeno del 20%, in ragione dei costi e dell’inflazione e – come specificato nei comunicato stampa del MITE - “(…) saranno rivisti annualmente (…)”. La revisione verrà effettuata - in base al monitoraggio posto in essere dall’ENEA – entro il 1 febbraio di ogni anno.

Nella formulazione definitiva i massimali “(…) non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera”. “Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato”.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto i nuovi limiti di spesa trovano applicazione soltanto per gli interventi il cui titolo edilizio sia presentato dopo l’entrata in vigore del decreto (pari a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).

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