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Il Consiglio dei ministri nella giornata del 18 febbraio 2022 ha approvato un decreto che tra l’altro “corregge il tiro" sulle misure introdotte dal DL 4/2022 (Sostegni-ter) in materia di contrasto alle frodi sulle agevolazioni edilizie. Il decreto Sostegni-ter – oggetto di conversione entro il 28 marzo - ha introdotto all’articolo 28 il “blocco” delle cessioni successive alla prima (cfr. articolo Viene meno la facoltà di successiva cessione dei bonus ristrutturazione. Quali sono i possibili scenari?).

Nel comunicato stampa di Palazzo Chigi si legge che “il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni”.

Il nuovo decreto, pertanto, dovrebbe sostituire interamente l’art 28 del DL 4/2022. Il divieto alle cessioni successive alla prima verrebbe confermato, facendo tuttavia “(…) salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”. Sarebbe possibile pertanto per il primo cessionario (anche fornitore o terzo) cedere ad un soggetto vigilato, ma non sarebbe possibile effettuare il contrario. Rimane sempre il dubbio della capacità degli istituti vigilati di assorbire la massa di crediti ceduta.

Nella bozza è prevista anche l’introduzione all’art. 121, del nuovo comma 1-quater. Nello specifico per i crediti oggetto di opzione (per la cessione o lo sconto in fattura) con comunicazione inviata dal 1 maggio 2022 non sarà più possibile effettuare cessioni successive parziali. Il primo cessionario (in caso di cessione) o il fornitore (nel caso di sconto) dovranno cedere il credito per l’intero importo. Serve un provvedimento che stabilisca/definisca un “codice identificativo univoco” che dovrà essere indicato nelle cessioni successive alla prima.

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