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Nella colonna 15 del modello intra- 1 deve essere inserto il codice ISO del paese di origine della merce venduta. Cosa si intende per paese di origine? Ci si deve riferire alla definizione di origine non preferenziale.

a) Origine non preferenziale e origine preferenziale.

Nella normativa doganale esistono due distinti concetti: origine non preferenziale e origine preferenziale. Non sono uno l’opposto/il contrario dell’altro, ma sono completamenti distinti tra loro e disciplinati da due diverse normative.

L’origine non preferenziale attiene al Paese di origine del prodotto, ovvero dove il prodotto è stato interamente realizzato o dove ha subito l’ultima lavorazione sostanziale. Si parla pertanto del “MADE IN”.

L’origine preferenziale invece si riferisce all’origine “doganale” della merce e dipende dagli accordi di libero scambio che i paesi hanno siglato e per i quali c’è una riduzione dei dazi o l’esenzione. Quindi, questa origine è determinata in modo convenzionale.

Fatta questa premessa, consideriamo la normativa in materia di origine non preferenziale.

b) Merci ottenute in un unico paese

Secondo quanto disposto dall’art. 60 (acquisizione dell’originale), 1 comma, del Regolamento Ue n. 952/2013 “(…) le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio”. L’art. 31 del Regolamento Ue n. 2446/2015 prevede che si considerano interamente “(…) ottenuti in un unico paese o territorio:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i)”.

c) Merci non ottenute in un unico paese

Lavorazione sostanziale

L’articolo 60, comma 2, procede prevedendo che:” (…) le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Per individuare ciò che si intende per lavorazione sostanziale ci si può riferire all’allegato 22-01 del Regolamento Ue n. 2446/2015 relativo alle “note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale”. In questo allegato vengono indicati i criteri per attribuire l’origine, in base alle regole dei capitoli e delle voci doganali del prodotto finito.

Come indicato nella nota Agenzia delle Dogane n. 70339/2018, vi sono delle regole primarie “(…) associate alla modifica della classificazione tariffaria del prodotto ottenuto dalla lavorazione/trasformazione (…)", che si riferiscono al prodotto (ora in base al codice SA 2022 – sistema armonizzato) e “(…) regole secondarie”.

Ad, esempio, tra le varie regole primarie c’è quello del cambio di sottovoce doganale (CTSH). In altre parole, un prodotto è originario di un Paese se classificato in una sottovoce diversa da quella dei componenti e dei materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione. Oppure, in base al criterio del valore aggiunto, un prodotto è originario di un Paese se la sua trasformazione determina un incremento di valore almeno pari alla percentuale “x” (come risultante nella regola del prezzo franco fabbrica1 del prodotto finito).

Ogni singolo capitolo riporta le regole secondarie. “Solo nel caso in cui non sia possibile attribuire l’origine non preferenziale sulla base della regola primaria si ricorre alla regola residuale di capitolo (riferita, quindi, alle prime due voci della nomenclatura). In via generale, le regole residuali riconducono l’origine non preferenziale al paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali utilizzati nella lavorazione, come stabilito in base al valore o al peso degli stessi a seconda della tipologia di prodotto”.

Nel caso di prodotti - e relative voci tariffarie – non inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento, “(…) ferma restando l’applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall’art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea (…)” pubblicate sul portale Taxation and Customs Union della Commissione (https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_it).

Operazione economicamente giustificata

Le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono economicamente giustificate “(…) se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice” ovvero di ovviare alle norme sull’origine non preferenziale.

Imprese attrezzate

In merito all’individuazione delle “imprese attrezzate”, con la nota Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 70339/2018, l’amministrazione ricorda che “i regolamenti unionali non danno una definizione di tale presidio che va riscontrato, di volta in volta, in base ad elementi fattuali riconducibili, anche sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, alla comprovata sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni/trasformazioni considerate significative ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale (sostanzialmente: esistenza del produttore e dello stabilimento di produzione adeguatamente attrezzato sotto il profilo- strumentale e degli addetti per lo svolgimento delle operazioni (…)”.

Lavorazioni minime

Infine, secondo quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento Ue n. 2446/2015, esistono le così dette “operazioni minime” che non sono considerate “(…) come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine (…)”. Tali operazioni sono:

“a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;

e) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).”

Il recente Regolamento Ue n. 1934/2021 ha parzialmente modificato i precedenti regolamenti introducendo alcune specifiche.

Pertanto, “per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali.

Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi”.

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