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Con la determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in attuazione delle nuove regole cd. “quick fixies” recepite dal D. Lgs 192/2021 e delle nuove disposizioni in materia statistica contenute nel Regolamento UE n. 1197/2020, ha modificato le modalità di compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, introducendo delle semplificazioni relative agli obblighi di comunicazione.

Tali modifiche hanno effetto per i Modelli Intrastat che si riferiscono ai periodi decorrenti dal 1 gennaio 2022 (quindi per i modelli presentati dal 25 febbraio 2022).

CAMPO “NATURA TRANSAZIONE”

L’articolo 2 della determinazione dell’ADM, ha previsto sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari di beni (Modelli Intra1-bis e Intra2-bis) che il campo “natura della transazione”, sia ora suddiviso in due campi (A e B).

La compilazione del campo B è riservata:

- ai “soggetti di cui all’articolo 6, comma 4 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000”;

- a chi decide, nonostante non abbia superato i limiti di cui sopra, di procedere alla compilazione anche di questo campo.

Per tutti gli altri si compila solo il quadro A. In particolare nella colonna A vengono indicati “(…) i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] (…)”, invece se si compilano entrambe le colonne si dovrà procedere “(…) alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1”.

CODICE NOMENCLATURA UNICO PER IMPORTI INFERIORI A 1.000 EURO

Sempre con riferimento ai Modelli Intra1-bis e Intra2-bis, l’articolo 3 della determinazione ha previsto che “per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari”. Quindi, per le transazioni (spedizioni) - risultanti dalla medesima fattura nel mese di riferimento - che hanno un valore inferiore a 1.000 euro - è possibile utilizzare il codice unico 99500000, potendo evitare la disaggregazione dei dati della medesima fattura.

Esempio.

Nel mese di gennaio abbiamo ricevuto quattro fatture da fornitori diversi, tre delle quali di valore inferiore a 1.000 euro e una di valore superiore, si potrà procedere con la compilazione di soli 2 righi, uno per la fattura di importo superiore ai 1000 euro e uno invece relativo alle altre 3 fatture di importo inferiore per le quali si potrà indicare il codice nomenclatura unico 99500000 non essendo più obbligatorie le indicazioni relative ai codici IVA ed ISO dei fornitori.

Nel mese di gennaio abbiamo emesso quattro fatture a clienti diversi, tre delle quali di valore inferiore a 1.000 euro e una di valore superiore. Si dovrà procedere con la compilazione di 4 righi, uno per fattura, ma per quelle inferiori a 1000 euro si potrà indicare il codice nomenclatura unico 99500000. Ovviamente se le tre fatture di valore inferiore a euro 1.000,00 fossero emesse nei confronti dello stesso cliente, allora sarà possibile evitare la disaggregazione.

MODIFICHE SPECIFICHE PER GLI ACQUISTI

La prima novità riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra2-bis).

Il modello si può presentare soltanto con scadenza mensile. La soglia limite oltre la quale sorge l’obbligo di presentazione, che in precedenza era fissata a 200.000 euro, ora è stata innalzata a 350.000 euro.

Pertanto a partire dal 1 gennaio 2022 “i soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro”.

Il limite, invece, per gli acquisti di servizi rimane inalterato (euro 100.000), ma decade la facoltà di presentare il modello trimestralmente con finalità statistica.

Nel modello Intra2-bis, relativo agli acquisti intracomunitari di beni, diviene facoltativa l’indicazione dello stato del fornitore, del codice IVA del fornitore e l’ammontare delle operazioni in valuta.

Nel Modello Intra2-quater, relativo agli acquisti intracomunitari di servizi, diviene facoltativa l’indicazione dello stato e del codice IVA del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione, di incasso ed il Paese di pagamento.

MODIFICHE SPECIFICHE PER LE VENDITE

Nel Modello Intra1-bis (cessioni intracomunitarie di beni) dovrà essere compilata – ai fini statistici - l’informazione relativa al Paese di origine dei beni. A tal fine, i soggetti che effettuano delle cessioni intracomunitarie, dovranno indicare il Paese UE di provenienza dei beni facendo attenzione al caso in cui questi non siano stati prodotti interamente in un unico Paese UE. In questo caso i beni si considereranno originari del Paese UE in cui sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata (cd. “lavorazione sostanziale”), che sia effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, la quale determini la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti uno stadio importante del processo di fabbricazione.

Nel caso in cui invece tali beni, siano stati prodotti in un Paese ExtraUE, il paese di origine dovrà essere determinato applicando le regole doganali comunitarie che riguardano l’attribuzione dell’origine non preferenziale e quindi andrà utilizzato il codice ISO che si ricava dalla tariffa d’uso integrata.

Riassumendo, il dato dell'origine si inserisce a colonna 15 del modello Intra1-bis, facendo riferimento al codice ISO del singolo stato (applicando i medesimi criteri dell'origine doganale non preferenziale). Nello specifico:

- se la merce è interamente prodotta in un unico stato membro, l'origine è in quello stato;

- se la produzione è effettuata in uno o più stati, lo stato da indicare è l'ultimo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione/lavorazione sostanziale;

- se la merce è prodotta fuori UE si fa riferimento all'origine come da codice doganale dell'unione (come accertato in dogana con l'importazione).

NUOVA PROCEDURA PER CONTRATTI “CALL-OFF STOCK”

Infine, il D. Lgs. 192/2021, ha introdotto una specifica regolamentazione del contratto “call-off stock”. Si tratta di un contratto nel quale un venditore invia della merce presso un deposito a disposizione del cliente. La proprietà della merce si trasferisce nel momento in cui il cliente preleva la merce (quindi c’è il differimento dell’operazione intracomunitaria).

In questo caso, per permettere al paese UE di destinazione di monitorare l’ingresso dei beni nel suo territorio, il cedente al momento di partenza dei beni, dovrà procedere con la compilazione del nuovo Modello Intra1-sexies, dove andrà ad indicare il numero identificativo del cliente UE a cui sono destinati e successivamente, al momento della vendita, dovrà procedere alla compilazione del consueto Modello Intra1-bis, con i dati tipici della cessione.

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