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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge c.d. “Sostegni-ter” (in attesa di pubblicazione in G.U.).

L’art. 26 del predetto decreto, rubricato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, modifica l’art. 121 del D.L. 34/2020.

Per effetto di tale modifica è possibile ancora optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, tuttavia, la cessione può avvenire una sola volta. Non esiste più la “cessione” a catena. Pertanto il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà a sua volta cedere il credito ad un terzo soggetto (es. banca, poste ecc.), ma il “credito” si ferma qui viene meno “la facoltà di successiva cessione” per i soggetti acquirenti. Lo stesso in caso di opzione di cessione: il contribuente che effettua gli interventi può cedere il credito ad altro soggetto o alla banca, ma poi questi non possono più cederlo.

Questo ha portato – in modo immediato – ad una retromarcia da parte di tutti quei soggetti che operavano lo sconto in fattura e che si appoggiavano per la successiva cessione a società “veicolo” create per acquisire i crediti (semplificando il più possibile la procedura) e successivamente cederli agli istituti di credito.

Non è chiaro se – a seguito dell’entrata in vigore del predetto decreto – vi sarà una “retromarcia” da parte degli Istituti di credito o l’introduzione di limiti per contenere il numero di domande di cessione. Devono essere chiarite le modalità di applicazione di questa norma in rifermento soprattutto ai “cantieri” già aperti visto che la nuova disposizione normativa dichiara nulli i contratti di cessione conclusi in violazione della norma".

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