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L’art. 33 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni) ha modificato il comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Tale comma prevede l’applicazione della detrazione del 110% alle spese sostenute per gli interventi sismabonus.

La modifica apportata a questo comma consiste nel prevedere la medesima aliquota (110%) per gli “(…) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), (…)” del TUIR, ovvero per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

In altre parole, l’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche può essere intervento trainato:

- dagli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 (interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) ovvero di efficentamento energetico;

- dagli interventi di cui al comma 4 dell’art. 119 (interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) ovvero antisismici.

L’importo di spesa massima per gli interventi relativi alle barriere architettoniche è di euro 96.000,00. Ma tale limite è unico? L’Agenzia delle Entrate non ha preso una posizione su questa questione. La logica dovrebbe essere che i limiti non si sommano, ma rimane un unico limite di euro 96.000,00.

Il nuovo bonus introdotto con la legge di bilancio 2022.

L’articolo 1, comma 42, della L. 234/2021 ha introdotto un nuovo bonus. Nello specifico, viene “aggiunto” l’art. 119 – ter al D.L. 34/2020. Ai sensi di tale articolo viene riconosciuta una detrazione per le “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute, con i seguenti limiti di spesa massima:

“a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari”.

Tale nuovo bonus deve ritenersi distinto rispetto a quello disciplinato dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del TUIR, richiamato dall’art. 119 del D.M. 34/2020. In altre parole, si può usufruire del bonus di cui all’art. 119 con detrazione al 110% (come intervento trainato) ma nei limiti di euro 96.000,00 (unico limite che comprende anche sismabonus e eventuale manutenzione straordinaria). In alternativa si può usufruire del bonus di cui all’art. 119-ter nella misura del 75% con i limiti specifici e autonomi determinati in ragione dell’unità immobiliare.

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