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L’art. 1, comma 8, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022 in vigore dal 1 gennaio 2022) prevede che: “A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,

l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”

Pertanto, dal periodo d’imposta 2022, saranno esclusi dall’applicazione dell’IRAP gli imprenditori e i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale. Salve diverse specifiche, continueranno a pagare l’IRAP i professionisti che lavorano in forma associata.

La norma non è interpretativa, quindi, non produce alcun effetto retroattivo.

Questo significa che imprenditori individuali e liberi professionisti dovranno:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022, per l’anno 2021 e pagare il relativo saldo se dovuto (non saranno dovuti invece gli acconti per l’anno 2022);

- se vi sono dei contenziosi in essere, questi non verranno estinti (però il difensore potrebbe spendersi su questa questione).

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