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L’art. 1, commi da 125 a125-sexies e 127 della Legge n. 124/2017 ha posto l’obbligo di pubblicare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel corso dell’anno 2020 di ammontare complessivo superiore ad euro 10.000.

SOGGETTI OBBLIGATI

• Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

• Società di persone (Snc, Sas);

• Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

• Società cooperative (incluse le cooperative sociali).

• Associazioni/fondazioni/Ets 

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.

QUALI BENEFICI

L’art. 1 comma 125 bis testualmente recita “ soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. “

Non sono quindi oggetto di pubblicazione:

- le somme percepite a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni

- i vantaggi fiscali quali crediti di imposta

- i contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro (quindi non il singolo contributo)

- i contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano già pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali sarà sufficiente una semplice menzione

-i vantaggi ricevuti aventi carattere generale, ovvero quei contributi/sovvenzioni riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate caratteristiche. 

In quest’ultima categoria di vantaggi dovrebbero rientrare anche tutti i contributi collegati alla situazione emergenziale Covid-19 anche se un chiarimento ufficiale da parte degli organi competenti non è mai arrivato.

L’obbligo di trasparenza prescinde dalla forma del beneficio pertanto potrà essere in denaro o in natura (si pensi per esempio ad un bene concesso in comodato dal Comune ad un’associazione).

La rendicontazione va effettuata secondo il criterio di cassa, pertanto in riferimento all’esercizio in cui il contributo è ricevuto.

QUALI SOGGETTI EROGANTI IL BENEFICIO 

Tutte le amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Comune, Comunità montane, Cciaa e loro associazioni, enti locali, Coni, enti pubblici, ordini professionali, ecc.).

DOVE PUBBLICARE I BENEFICI e COME

- Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;

- Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza: entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti.

Richiamando ancora una volta l’art. 1 comma 125 bis testualmente recita “… I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.”

Dal tenore della norma sembrerebbe che solamente chi redige il bilancio in forma ordinaria possa considerarsi esonerato dalla pubblicazione dei contributi nel proprio sito o dell’associazione di categoria. 

Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 sembra invece desumersi che l’adempimento degli ob-blighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta suf¬ficiente a rispettare la normativa anche per i soggetti che depositano il bilancio in forma abbreviata o micro. 

Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

• Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

• Denominazione del soggetto erogante;

• Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

• Data di incasso;

• Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).

SANZIONI

In considerazione del DL 52/2021 c.d. decreto riaperture che ha prorogato il termine da cui far partire le sanzioni al 1° gennaio 2022, sono a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione quanto segue:

- Sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;

- Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

CONCLUSIONE

Per le imprese minori che redigono il bilancio abbreviato o micro e per le associazioni, se già strutturate con il proprio sito internet, si consiglia di pubblicare eventuali sovvenzioni o contributi ancorchè già citati nel bilancio 2020 mentre per le imprese sprovviste di sito, si ritiene necessario valutarne l’inserimento nel sito dell’associazione di categoria o dello studio commercialistico.

 

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