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Nella Risoluzione 21/E del 2011 l’Agenzia – ricordando le circolari n. 502598 del 1° agosto 1974 e n. 27 del 9 agosto 1976 – chiarisce che “(…) i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce,

bensì quali semplici documenti di legittimazione (…). In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”. Tale risoluzione oggi è in parte superata, stante l’introduzione – a livello normativo – del concetto di buono corrispettivo e della distinzione tra buono multiuso e monouso (D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, emanato a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2016/1065/UE).

Il trattamento ai fini Iva del buono - corrispettivo

La risposta dell’agenzia delle entrate all’interpello 147 del 2021 fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA della così detta carta regalo.

Nel caso trattato l’istante (Gruppo Alfa S.A.) intende avviare un programma di emissione di una carta regalo che consenta ai clienti di acquistare capi di abbigliamento di moda, accessori, casalinghi dei diversi marchi commercializzati. La carta è emessa dall'istante dietro pagamento di un corrispettivo ed è utilizzabile per acquisti presso tutti i punti vendita e anche online. La Carta Regalo “(...) incorpora il diritto di essere accettata (…)” dalle società del gruppo “(…) come corrispettivo totale o parziale per l'acquisto di qualsiasi prodotto a marchio del Gruppo Alfa S.A venduto dalle società stesse”. In questo caso l’istante emette la carta regalo, ma la stessa non viene utilizzata presso l’istante.

L’istante chiede se la Carta Regalo può essere considerata – ai fini IVA – come buono corrispettivo ai sensi dell'art. 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il buono – corrispettivo e la differenza tra buono monouso e buono multiuso

Secondo quanto disposto dall’art. 6-bis del DPR 633/1972: "per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative".

Per definire il trattamento ai fini iva risulta fondamentale capire la differenza tra buono monouso e buono multiuso.

L'art. 6-ter, stabilisce che il buono corrispettivo si considera "monouso" "se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto". In altre parole, come esplicitato della “(…) Relazione Illustrativa al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141 (…) nel caso di buono-corrispettivo monouso, al momento dell'emissione, devono essere noti <<tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione)>>". In concreto un buono per l’acquisto di due bottiglie di acqua, o per l’acquisto di un trattamento specifico dal parrucchiere è un buono monouso perché tutti gli elementi che qualificano l’operazione sono chiari fin dall’origine. In questo caso la cessione del buono va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, pertanto fatturata con l’iva di riferimento. Invece, la successiva cessione fisica dei beni o prestazione di servizi effettuata non rileva ai fini IVA.

Il buono - ai sensi dell’art. 6-quater - si considera "multiuso", "se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto". In proposito, la citata Relazione Illustrativa precisa che la distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo "si fonda sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore". In concreto un buono del valore di euro 200,00 per l’acquisto dei beni commercializzati in un negozio p un buono multiuso. In questo caso il "(…) trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione". Pertanto, l’emissione del buono effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972. “In sostanza, in questa fase, la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di "mera movimentazione di carattere finanziario" (Risoluzione 21/E del 2021).

La risposta dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia le caratteristiche della carta regalo emessa dall’istante sono tali per cui “(…) la stessa assume le caratteristiche di un buono-corrispettivo (…)”. Per quanto concerne, invece, la natura monouso o multiuso della carta in esame, considerato che “(…) al momento dell'emissione della carta regalo non è individuata né la tipologia di bene acquistabile (capi di abbigliamento, accessori, casalinghi), né la quantità, né l'aliquota prevista (…)” allora si tratta di un buono multiuso. Pertanto “(…) l'operazione diventa rilevante e la relativa imposta sul valore aggiunto esigibile, non quando la Carta Regalo viene emessa, bensì quando la stessa viene utilizzata dal possessore - presso i punti vendita indicati - per l'acquisto dei beni”.

Il trattamento ai fini reddituali del buono - corrispettivo

Nella normativa reddituale non c’è una distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso e di fatto non v’è alcun chiarimento che ci permetta di dire che il trattamento reddituale segue quello Iva. Secondo quanto disposto dall’art. 109 del TUIR “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili (…);

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, (…)”.

Potremmo pertanto affermare che per i buoni multiuso, in ogni caso, la competenza del corrispettivo ai fini reddituali coincide con il momento di consegna del bene, ultimazione delle prestazioni (quindi come avviene ai fini Iva).

Per i corrispettivi monouso la competenza reddituale seguirà quella Iva soltanto se verrà riconosciuto allo stesso – ai fini reddituali – il valore di “Cessione di beni”. Altrimenti avremmo un trattamento differente.

In pratica

Nel caso di commercializzazione di buoni multiuso, la fattura sarà emessa ex art. 2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72 (Operazioni non soggette N2.2 Altri casi). In caso di emissione dello scontrino sarà necessario avere un “tasto” personalizzato nella cassa che permette di emettere un documento da cui risulti “carta regalo esente iva art. 2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72. Il totale incassato di queste carte regalo non va compreso nei corrispettivi giornalieri.

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