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Il DDL di bilancio 2022, approvato definitivamente da parte del senato il 23 dicembre 2021 (ora la parola passa alla Camera), ha introdotto importanti modifiche e chiarimenti rispetto alla bozza di legge di bilancio 2022, in tema di Superbonus, oltre a riprendere i contenuti del DL 157/2021.

Il superbonus

In particolare, all’articolo 1, comma 28 del Disegno di legge n. 2448 è stato chiarito che il superbonus 110% sarà prorogato al 31/12/2025 (con una riduzione progressiva dal 2024) per “(…) gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio”.

Rispetto alla precedente formulazione – che parlava esclusivamente degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche che detengono più unità immobiliari distintamente accatastate (dalle due alle quattro unità) – la proroga viene estesa anche:

- agli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);

- agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari (interventi trainati) che compongono il condominio o l’immobile composto da più unità di proprietà di un unico soggetto.

In questo modo è stato risolto uno dei dubbi principali che riguardava i lavori trainati. Esisteva, infatti, il dubbio se gli interventi effettuati dal singolo condomino (per la singola unità immobiliare) scontassero un termine diverso rispetto a quelli sulle parti comuni (cfr “Immobile A/7 con garage annesso (C/6), l’acquisto da parte di due distinti soggetti configura il condominio minimo?”). Quindi, sia gli interventi sulle parti comuni (tra cui il trainante) sia quelli sulle singole unità (es. sostituzione infissi – quindi trainati) usufruiscono della proroga fino al 31/12/2025.

Invece, per quanto riguarda “(…) gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo”. La proroga del superbonus al 31/12/2022 per gli edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome, invece, è garantita se al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento nel complesso. La condizioni alternative previste nella versione originaria, nello specifico CILA già presentata al 30/09/2021 o ISEE inferiore a euro 25.000, sono state eliminate.

Infine, viene confermata la proroga al 31/12/2023 per le IACP (comma 9, lettera c), e per le cooperative (comma 9, lettera d), “(…) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.” L’estensione vale anche per gli interventi trainati effettuati “(…) dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio (…)”.

L’esercizio dell’opzione

Il DDL di bilancio 2022 recepisce e ribadisce i contenuti del DL 157/2021. In particolare, in termini di esercizio di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il visto di conformità deve essere apposto anche “(…) in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi (…)”, ma non nel caso di “(…) dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (…)”. Il visto deve essere apposto anche per gli altri interventi che possono essere oggetto di opzione, anche se diversi dal superbonus. Inoltre, sempre per questi interventi è previsto che “(…) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute”, sulla base anche di “(…) valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 (…)”.

La vera novità riguarda la possibilità di detrarre le spese relative a questi due nuovi adempimenti. “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera (…) e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione (…)” per gli interventi bonus facciate. La norma entra il vigore il 1 gennaio 2022. Serve un intervento ad hoc per garantire che anche per le attestazioni rilasciate nel 2021 (dopo il 12/11/2021) valga la detraibilità. 

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