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La Corte di Cassazione con sentenza n. 38288 del 3 dicembre 2021 considera impositivi gli atti di liquidazione relativi al recupero dell’imposta per disconoscimento “benefici prima casa”.

L’effetto immediato è la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione per tali atti e quindi usufruire della dilazione dei termini per la proposizione del ricorso.

Il caso

Nel caso di specie, al contribuente erano stati notificati due atti di liquidazione con il recupero dell’IVA e dell’imposta sostitutiva sul mutuo casa, in quanto l’immobile acquistato non rientrava nelle fattispecie agevolabili, trattandosi di “casa di lusso”, ex art. 6, Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 (superficie complessiva superiore a 240 mq), ratione temporis applicabile.

Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione e successivamente aveva presentato ricorso usufruendo della sospensione del termine di novanta giorni.

Il contribuente ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, poiché presentato oltre il termine di sessanta giorni, così come previsto dall’art. 21, D. Lgs. 546/1992. Il ricorrente eccepisce la violazione/falsa applicazione degli articoli 6 e 12 del D. Lgs 218/1997 e dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 546/1992.

Secondo la Commissione, gli atti contro i quali il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione, non potevano essere considerati “atti impositivi” e pertanto non si poteva usufruire dell’istituto dell’accertamento con adesione e usufruire della sospensione di 90 giorni. Si trattava, infatti, di semplici “atti liquidatori”.

La decisione della Cassazione

Innanzitutto la corte ricorda che l’art. 21, D. Lgs. 546/92 stabilisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”

L’art. 6, D. Lgs. 218/97 al comma 2, invece, prevede che “Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione. In questo caso, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo “Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, […] sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”.

Considerato che “la seconda disposizione legislativa è speciale rispetto alla prima, la questione di diritto oggetto del presente giudizio è se, al fine dell'ammissibilità dei ricorsi introduttivi della lite, debba essere applicata l'una ovvero l'altra”.

Punto dirimente della questione è se gli atti - contro i quali ha presentato ricorso il contribuente - siano da considerarsi:

- “impositivi”, trovando applicazione la disciplina speciale in materia di accertamento con adesione;

- “liquidatori”, per i quali invece non sarebbe ammissibile il ricorso presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica degli atti.

Sul punto la cassazione ha ritenuto che “non di mere liquidazioni e quindi di atti riscossivi si tratti nella specie, tenuto conto del fatto che le riprese fiscali si basano su elementi valutativi di natura tecnica a contrasto dell'attività dichiarativa del contribuente, così concretandosi un'attività autoritativa di attuazione tributaria tipicamente di tipo accertativo, del tutto assimilabile alle metodologie comuni utilizzate per le II.DD. e per l'IVA”.

La Corte ricorda che l’istituto di accertamento con adesione è attivabile quando l’atto “(…) si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 20683 del 20/07/2021, Rv. 661935 - 01)”.

Gli atti di liquidazione oggetto del presente ricorso dunque sono atti impositivi per i quali, correttamente, è stata presentata istanza di accertamento con adesione.

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