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La risposta all’interpello 802 del 9 dicembre 2021 interviene sui rapporti tra regime OSS, regime esportatori abituali e rimborso Trimestrale Iva.

Caso

L’istante svolge, in via secondaria, l’attività di commercio elettronico indiretto e ha come acquirenti privati consumatori italiani ed esteri, oltre ad aziende italiane ed estere. In riferimento alle vendite a soggetti privati comunitari, la società istante aveva provveduto ad identificarsi nei singoli paesi della Ue, avendo superato le soglie che ciascun paese prevedeva nell’ambito delle vendite a distanza. Nei confronti dei soggetti privati, pertanto, veniva emessa fattura non imponibile in Italia ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93 con la dizione “<<N7 IVA assolta in altri stato UE>>. L'importo dell'IVA dovuta nel paese del cessionario veniva inserito in ciascuna singola fattura su autonomo rigo valorizzato con natura operazione <<NI Escluse ex art. 15 SPR 633/1972>>". In questo modo queste operazioni “(…) concorrevano alla formazione del plafond e all'acquisizione dello status giuridico di esportatore abituale (…)”, oltre che “(…) al calcolo del presupposto per la determinazione del diritto o meno al rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale di cui all'articolo 38bis, comma 2, del DPR n. 633/1972". 

A partire dal 1 luglio 2020, con la modifica della normativa, la società istante aveva “(…) optato per l'applicazione del regime OSS (…), con decorrenza dal 1° luglio 2021”. Per effetto dell’adozione di tale regime, le operazioni in esame non vengono “(…) incluse nella liquidazione periodica IVA, nella (…) LIPE, nel modello IVA TR, nella dichiarazione IVA annuale, in quanto già comunicate nella dichiarazione periodica da inviare tramite lo sportello unico”. Questa circostanza incide “(…) in maniera sostanziale sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale ovvero per l'acquisizione dello status di esportatore abituale”.

In questa situazione la società istante può continuare a fatturare ai privati comunitari come faceva prima? In altre parole, il regime OSS è in contrasto con la determinazione dei requisiti per accedere al regime di esportatore abituale e per il presupposto del rimborso Iva?

Il regime OSS non è in contrasto con il calcolo del plafond e con la disciplina dei rimborsi trimestrali

Secondo l’agenzia non ci sono “elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) del DL n. 331/1993 dal calcolo del plafond ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DPR n. 633/1972 (…)”. La stessa cosa vale per il calcolo del rimborso Iva trimestrale, Infatti, la “ratio sottesa alla disciplina dei rimborsi trimestrali (…)” è quella di “(…) agevolare i soggetti fisiologicamente a credito (tra i quali sicuramente potrebbero essere i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie e versano l'IVA sulle stesse agli Stati membri di consumo tramite il regime OSS UE)”. Inoltre, “l’articolo 30, comma 2, lettera b) richiama genericamente le operazioni di cui all'articolo 8 e l'articolo 41, comma 4, del DL n. 331/1993” (quindi le vendite a distanza intracomunitarie).

La documentazione necessaria

I soggetti che si avvalgono del regime OSS, secondo quanto previsto dal D.lgs. 83/2021, sono dispensati “(…) dagli obblighi di dichiarazione, fatturazione e registrazione ordinariamente previsti ai fini IVA dal titolo II del DPR n. 633/1972”. Tali soggetti dichiarano le operazioni trimestralmente, mediante la “presentazione di una dichiarazione per via elettronica”. Quale documentazione deve essere conservata? “(…) Al fine di documentare le operazioni effettuate nel contesto dei regimi speciali in discussione non è prevista la tenuta della documentazione ordinaria, né è obbligatoria la fatturazione, stante la dispensa dagli obblighi documentali di cui al Titolo II del DPR n. 633/1972 e la previsione del solo obbligo di conservazione di una documentazione idonea”.

Tali considerazioni, però, valgono soltanto per l’applicazione del regime OSS. In altre parole, “(…) la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale sembra riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell'adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse”.

L’agenzia conclude che “(…) i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38 bis dello stesso decreto, debbano (…) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria (…)”.

Pertanto, affinché le vendite a distanza - gestite con il regime OSS – possano essere utilizzate per determinare i requisiti dell’esportatore abituale (ed il calcolo del plafond) e dei rimborsi trimestrali, le stesse dovranno essere fatturate e annotate nei registri Iva o corrispettivi.

Nella dichiarazione Iva annuale, risulteranno esposte al quadro VE, Rigo VE30, campo 3 e concorreranno al calcolo del plafond.

Per quanto riguarda i rimborsi trimestrali, nel modello TR le operazioni risulteranno nei righi TA30 e TD2.

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