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Nella risposta fornita in Commissione finanze all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5- 07055 viene evidenziato che “(…) con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori (…) l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati”.

La mancata effettuazione degli interventi “(…) determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita (…)” con l’applicazione “(…) delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. “Il concorso nella violazione comporterà la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi”.

Questa risposta aveva, ovviamente, destato alcuni dubbi soprattutto per coloro che si accingevano a pagare degli acconti, visto che i fornitori/cessionari, i tecnici che dovevano attestare la congruità e il professionisti che avrebbero dovuto rilasciare il visto, non se la sentivano di operare prima di avere la certezza che i lavori fossero effettuati. Ci si domandava se questi acconti potessero o meno essere oggetto di opzione per lo sconto o per la cessione. Il successivo intervento dell’agenzia delle entrate con la circolare n. 16 del 29 novembre 2021 – in merito al D.L. 157/2021 – chiarisce alcuni punti importanti.

In particolare "(…) per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori (…). Tuttavia, (…) il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati". Da quanto indicato nella circolare, non viene richiesto l’inizio fisico dei lavori prima del 31 dicembre 2021. Tuttavia, per i professionisti chiamati ad attestare la congruità dei costi e ad apporre il visto, deve essere chiaro che i lavori siano iniziati.

Leggendo la circolare, e considerando anche il contenuto della risposta della Commissione Finanze, sembra sufficiente che il sostenimento effettivo (anche parziale) dei lavori o quanto meno l'inizio degli stessi, possa risultare da data anteriore a quella prevista per le comunicazioni di esercizio dell’opzione. Quindi, se il tecnico, sulla base del computo metrico, assevera gli interventi iniziati (magari a febbraio 2022), non dovrebbe sussistere il concorso in violazione. Lo stesso per il professionista che appone il visto e per la banca che acquisisce il credito.

In questo senso sembra porsi anche la check list elaborata dalla Fondazione Nazionale dei commercialisti. La Fondazione, infatti, sabato 4 dicembre ha pubblicato la check list in cui vengono riportati i controlli da fare per il rilascio del visto di conformità sulle spese che permettono di beneficiare del bonus facciate. Tale intervento è assolutamente appropriato considerato che – così come previsto nella bozza di legge di bilancio 2022 – il bonus sarà ridotto dal 90% al 60%. Ovviamente questo ha determinato, dal punto di vista pratico, la “corsa” al sostenimento della spesa nel corso del 2021.

Tra i documenti che vengono richiesti per il visto, infatti, vi sono quelli “relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori”, che consistono:

- nella “dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detrazione maturata”,

- nel consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore;

- nell’Asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L. 157/2021) con allegato computo metrico;

- nell’ Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali

- nella Polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione.

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