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Nella Circolare n. 9 del 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce al paragrafo tre alcuni chiarimenti circa l’applicazione e la disapplicazione del regime forfettario.

In particolare al paragrafo 3.1 l’Agenzia commenta il passaggio da regime semplificato a regime forfettario. Nello specifico, ricordato che “(…) l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (…)”, l’agenzia precisa “che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario (…) abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 (…), può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio (…)” (cfr. anche Risoluzione 64/E del 2018). In altre parole, gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata possono derogare all’opzione triennale. Pertanto, “(…) un contribuente (…)” che “(…) nell’anno 2018 era in regime semplificato perché non presentava i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti – non più previsti dalla nuova normativa – come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), (…) può applicare il regime forfetario a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione”.

Il paragrafo 3.2, invece commenta il passaggio dal regime ordinario, per opzione, al regime forfetario. In questo caso il contribuente rimane vincolato per il triennio. Tuttavia, solo con riferimento ai soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario, è ammessa la possibilità di effettuare il passaggio al regime forfettario. Infatti, l’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Pertanto:

1) per gli imprenditori individuali in contabilità semplificata ex all’art. 18 del DPR 600/73, è possibile derogare al termine triennale e modificare il proprio regime contabile;

2) per gli imprenditori in contabilità ordinaria, invece, rimane questo vincolo.

E per i professionisti? La recente risposta all’interpello della DRE dell’Emilia Romagna n. 909-1960/2021 prevede che quanto chiarito dalla Risoluzione 64 del 2018 per gli imprenditori possa essere estesa anche ai professionisti. Il caso oggetto di analisi concerneva un professionista che aveva “(…) applicato, a partire dall'anno 2016, il regime di contabilità semplificata (…) che costituisce il regime "naturale" per un professionista, in assenza dei requisiti per l'accesso al regime forfetario, in quanto detentore di una quota di partecipazione in una società di persone (S.n.c.). Nel corso dell'anno 2019 il Contribuente ha quindi ceduto la partecipazione nella S.n.c., facendo venir meno la causa ostativa sussistente per l'accesso al regime forfetario”. Secondo la Direzione, “nonostante tale risoluzione faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d’impresa, si ritiene che l’interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest’ultima categoria analoghe condizioni”. Quindi, anche il professionista potrà derogare al vincolo triennale.

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