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Nella giornata di ieri l’agenzia delle entrate ha fornito alcune risposte - nella sezione dedicata alle faq area tematica superbonus – in merito alle novità introdotte dal DL 157/2021 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1).

Una delle problematiche sorte all’indomani dell’entrata in vigore del DL 157/2021 concerne l’estensione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi, in caso di esercizio dell’opzione. Il decreto introduce, infatti, il nuovo comma 1 ter all’art. 121 del DL 34/2020 che prevede: “il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (…)”.

Inoltre, viene richiesto che “(…) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute”.

Interventi sostenuti anteriormente al 12 novembre 2021

Nel sito dell’’Agenzia delle entrate viene esposto questo caso: “(…) lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (…)” sostenuti anteriormente alla “(…) data 11 novembre 2021 (…)”. In altre parole, la fattura relativa agli interventi è arriva ed è stata pagata prima del 12 novembre (data di entrata in vigore del decreto). Tuttavia, alla data del 12 novembre 2021, “(…) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura”.

Ci si chiede se debba essere applicato il nuovo regime e quindi sia obbligatoria l’asseverazione e l’apposizione del visto di conformità.

L’agenzia “(…) ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate. Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione”.

Quindi, sono tre le condizioni per continuare ad applicare il regime previgente al DL 157/2021. Entro la data dell’11 novembre 2021 deve esserci:

- la ricezione della fattura;

- l’effettuazione del pagamento;

- l’esercizio dell’opzione di cessione/sconto, mediante la stipula di un accordo o mediante annotazione per lo sconto.

Questa risposta risolve soltanto parzialmente i dubbi in materia. Infatti, com’è noto in caso di cessione del credito alle banche, i tempi per il perfezionamento del contratto di cessione sono diversi. Il contratto, infatti, in alcuni casi viene firmato dopo che tutti i documenti sono stati “caricati” nel portale di verifica della società di revisione che si occupa per conto della banca di apporre il visto o – in caso di professionista esterno – di verificare i documenti per poi dare il via alla banca per la cessione del credito. In altri casi, invece, il contratto viene stipulato immediatamente e soltanto dopo inizia l’iter per la verifica dei documenti.

Si ricorda, inoltre, che è possibile cedere anche i crediti per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50%) per interventi sostenuti nel 2020 e risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2021 per l’anno d’imposta 2020, per la quote residue (9/10).

Supponiamo, allora, di dover cedere un credito del 2020, di aver a disposizione tutta la documentazione (nella fattispecie fatture e pagamenti, visura catastale e atto di proprietà), di averla caricata nel portare, ma l’iter di verifica non è stato ancora completato. Pertanto, non è stato ancora formalizzato l’accordo di cessione del credito. Nel frattempo è entrata in vigore la nuova disposizione. In questo caso mancherebbe una delle condizioni previste nella risposta dell’agenzia. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo apporre il visto?

Ma soprattutto ci sarà un tecnico che oggi attesta la congruità dei costi del 2020? Probabilmente questo della congruità non è un vero e proprio problema poiché anche con il DM del 6 agosto 2020 (entrato in vigore a fine ottobre) i parametri di costo non venivano applicati alle spese sostenute precedentemente alla data di entrata in vigore. Quindi a rigore di logica le stesse considerazioni dovrebbero valere anche per questi interventi che sono antecedenti al DM e a qualsiasi altro intervento in merito ai parametri di costo.

Si attendono chiarimenti in merito.

Il visto e la dichiarazione dei redditi

Il DL 157/2021 stabilisce che in caso di utilizzo in detrazione – nella dichiarazione dei redditi - dei bonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (superbonus e sismabonus rafforzato) debba essere apposto il visto di conformità. Le uniche esclusioni sono quando la dichiarazione viene trasmessa direttamente dall’Agenzia o tramite un CAF.

Nelle risposte fornite, in materia di visto, l’Agenzia delle entrate sottolinea che il visto di conformità per le detrazione in dichiarazione dei redditi del Superbonus, va “(…) richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (…)”. Non si dovrebbe apporre quindi il visto sulla dichiarazione. Non è stato, tuttavia, chiarito se il visto possa essere redatto in carta libera e se magari vi sarà una nuova sezione nella dichiarazione in cui indicare l’apposizione dello stesso. Il quesito da cui deriva questa risposta si riferiva esplicitamente a spese sostenute nel corso del 2021. Ma per gli interventi superbonus sostenuti nel 2020? Deve essere predisposto il visto di conformità? La risposta chiarisce esclusivamente che il visto non è il visto sulla dichiarazione, quindi, non dovremmo mettere alcun flag sulla dichiarazione UNICO 2021. Rimane, tuttavia, il dubbio se il visto di conformità sugli interventi sostenuti nel 2020 debba essere predisposto.

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