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L’applicazione del principio del Favor rei è stato oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, spesso in contrasto tra loro. Si pensi ad esempio all’aumento del limite imposto dall’art. 34 L. 388/2000 (per compensare i crediti) oppure all’introduzione della sanzione in misura fissa per le associazioni che, in regime fiscale agevolato, hanno superato il limite per la tracciabilità.

La cassazione si trova ad affrontare il caso specifico relativo all’aliquota Iva agevolata per l’acquisto di immobile abitativo.

Caso

L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per errata applicazione dell’aliquota Iva acquisto di casa di abitazione al 4%, configurandosi l’immobile come abitazione di lusso (e quindi soggetto all’iva del 20%).

Sia in primo che in secondo grado la ricorrente vedeva respinte le proprie eccezioni.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ricorreva per cassazione. Dei motivi dalla stessa adotti, quello che qui interessa analizzare è il quarto, nel quale deduceva “la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.lgs. 472/1997, alla luce della novella normativa di cui alla legge 175/2014, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 per omessa applicazione del principio del favor rei in relazione alle sanzioni”.

L'intervento dei giudici

L’art. 33 del D.lgs. 175/2014 ha modificato il punto 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 prevedendo dei criteri diversi per individuare se l’acquisto di case di abitazione usufruisca dell’aliquota Iva agevolata (stessi criteri anche nel caso che l’acquisto sia assoggettato ad imposta di registro, ma previsti da una norma differente). Pertanto, a far data dal 13 dicembre 2014 “(…) l’esclusione dall’agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superfice (…), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A/1, A/8 ovvero A/9 (…)”.

Secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 472/1997: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

Pertanto, “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole (…)”.

I Giudici evidenziano, stante la modifica normativa di cui all’articolo 33 D.lgs. 175/2014, la presenza di un contrasto giurisprudenziale in materia di applicazione del principio introdotto dall'art. 3 del D.lgs. 472/1997.

Tesi a sfavore dell’applicazione

Nel caso “(…) dell'abrogazione della norma istitutiva di un tributo a decorrere da una data (…)” permarrebbe “(…) l'obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore (…) in applicazione del principio tempus regit actum (…)”. Pertanto, non potrebbe considerarsi abolita la violazione relativa ai periodi d'imposta antecedenti all'abrogazione.

Inoltre, “(…) può configurarsi un'abolitio criminis solo quando la stessa venga radicalmente meno e non possa essere più pretesa neppure in riferimento alle annualità pregresse; qualora, invece, la legge istitutiva di un tributo venga abrogata a decorrere da una data, permanendo l'obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono tale obbligazione tributaria” (CASSAZIONE 25053/2006).

Tesi a favore dell’applicazione

Con l’ordinanza n. 13235 del 2016, la Suprema Corte, ha affermato che “(…) in tema di agevolazioni 'prima casa', l'art. 33 del D.Lgs. n. 175 del 2014 (…) può (…) spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione". Dello stesso tenore la Cassazione 1164/2021, Cassazione 10656/2021 e Cassazione 30902/2019.

Inoltre la Cassazione con sentenza 14964/2018 ha rilevato che "il mendacio contestato - costituente l’espresso fondamento della sanzione, (…) non potrebbe più realizzarsi, in quanto caduto su un elemento (caratteristiche non di lusso dell’immobile) espunto dalla fattispecie agevolativa”. Per altro, "(…) la modifica normativa non ha abolito né l'imposizione (…) né le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla falsa dichiarazione, tuttavia - si evidenzia - è proprio l'oggetto di quest'ultima (...) ad essere stato cancellato dall'ordinamento”.

 

Si attende, quindi, l’intervento da parte delle Sezioni Unite.

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