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Il momento di effettuazione dell’investimento e alcuni casi particolari

In base al periodo di effettuazione dell’investimento, il contribuente ha diritto ad ottenere un’agevolazione, quale credito su acquisto di beni strumentali, in misura differente.

La circolare 9/E de 23 luglio 2021 – richiamata la circolare 4/E del 2017 – ricorda che “(…) ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir”. Pertanto, “(…) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili (…), ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”. Vi sono, tuttavia, dei casi particolari rispetto ai quali valutare quale sia il momento di effettuazione dell’investimento.

Gli investimenti complessi

La risposta all’interpello 717 del 2021 affronta il caso di un “(…) nuovo impianto di depurazione delle acque reflue (…)” che “(…) rappresenta un investimento complesso, costituito da un insieme di beni (e servizi), consegnati in tempi differenti (…)”. L’Agenzia sottolinea che, “(…) in presenza (…) di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori (…), i costi sostenuti (…)” devono “(…) essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR”.

I beni realizzati in economia

Il costi di acquisizione dei beni realizzati in economia è determinato dai totale dei costi imputati per l’investimento – nel rispetto delle regole di competenza ex art 109 TUIR – nel periodo agevolato. Non rileva il fatto che i lavori siano stati iniziati e poi sospesi, oppure completati successivamente al periodo dell’agevolazione.

Il leasing

Anche nel caso di acquisizione dei beni mediante contratto di leasing, il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di competenza dell’articolo 109 del TUIR: si guarda pertanto al momento di consegna del bene e non al riscatto. Tuttavia, qualora dal contratto sia previsto il collaudo del bene, la data di effettuazione dell’investimento corrisponde alla data del verbale/dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Il contratto di appalto

Nel caso di beni acquisiti mediante contratto di appalto il momento di effettuazione dell’investimento corrisponde alla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui il contratto preveda degli stati di avanzamento lavori definitivi, per i quali – in altre parole – il committente verifichi e accetti lo stato ex art 1666 del c.c., si considera il momento di accettazione del singolo SAL. L’agevolazione verrà determinata per l’anno di agevolazione in cui si accetta il SAL, sui corrispettivi liquidati con il SAL, anche se il contratto ha durata ultrannuale.

L’entrata in funzione del bene e l’interconnessione

Nel caso di acquisizione di beni materiali o immateriali ordinari, il credito d’imposta può essere utilizzato dal momento di entrata in funzione del bene (per investimenti effettuati ante 16/11/2020 si parlava del periodo successivo alla entrata in funzione). Invece, per i beni 4.0, è necessaria l’interconnessione. Infatti, la possibilità di usufruire dell’agevolazione “(…) dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e (…) solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene” (Circolare 9/E del 2019 che richiama una circolare del 2017 e ritiene applicabili gli stessi concetti anche al credito d’imposta beni strumentali). Si deve, tuttavia, ricordate che i beni 4.0 devono avere - innanzitutto - le caratteristiche proprie per essere considerati beni di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, poi entra in gioco l’interconnessione.

Le caratteristiche tecniche dei beni

I beni, al momento del loro primo utilizzo, devono essere sempre dotati delle “(…) caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0”. Il MISE in un parere specifico, riportato nella risposta all’interpello 394 del 8 giugno 2021 specifica, infatti, che le “(…) caratteristiche tecnologiche (…) che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione)”. Pertanto, non possono usufruire dell’agevolazione quei beni che solo successivamente - con “(…) apporto di modifiche e integrazioni (…)” – raggiungano tali caratteristiche.

L’interconnessione

L’interconnessione può essere effettuata in “(…) un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene”, in questo caso la fruizione “(…) dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo”. Il MISE ha specificato che “(…) l'interconnessione, per così dire, <> dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. (…)”. Non esiste, pertanto, un termine per effettuare l’interconnessione

Questo cosa significa? Un bene deve essere 4.0, quindi, si deve poter interconnettere. Poi l’interconnessione può avvenire anche successivamente, l’importante però che di base questo possa avvenire. Quindi, hai diritto ad un credito, ma lo potrai utilizzare solo con l’avvenuta interconnessione.

Infine, le caratteristiche tecnologiche e il requisito dell’interconnessione dovranno “(…) essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0”.

Il soggetto beneficiario dovrà documentare “attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

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