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La compilazione della sezione statistica Il Capo V del Regolamento Ue n. 2152/2019 è dedicato allo “scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni”. 

L’articolo 12, di questo capo, prevede che tra le informazioni statistiche da comunicare vi siano i “microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni”. Il successivo articolo 13 specifica che i microdati contengono i seguenti elementi dei dati statistici:

a) il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;

b) il periodo di riferimento;

c) il flusso commerciale;

d) il bene;

e) lo Stato membro partner;

f) il paese d’origine;

g) il valore dei beni;

h) la quantità dei beni;

i) la natura della transazione”.

Il modello INTRA attualmente in vigore non prevede l’indicazione del paese di origine, pertanto, dal 1 gennaio 2022 è presumibile che il modello subisca delle modifiche.

Gli acquisti comunitari

Non vi è più l’obbligo di indicare il Paese di origine della merce.

San Marino

Dal primo ottobre 2021, con l’introduzione della fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino (Cfr articolo “Operazioni con san marino: fatturazione elettronica, esclusioni e vendite a distanza”), è stato abolito il DM 24 dicembre 1993 e, pertanto, le operazioni con San Marino non devo essere più comunicate con il modello INTRA. Si attendono, comunque dei chiarimenti considerato che l’obbligo di utilizzare il sistema Sdi per le i rapporti con gli operatori sammarinesi diventerà obbligatorio solo dal 1 luglio 2022.

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