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I viaggiatori extracomunitari hanno la possibilità di recuperare l’Iva pagata in Italia.

Affinché sia applicata questa agevolazione devono sussistere questi requisiti:

1) i cessionari sono “(…) solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese”.

2) I beni oggetto di acquisto “(…) devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale»”. I beni devono essere trasportati nel bagaglio personale.

3) Il valore dell’acquisto deve essere superiore a euro 154,94 (Iva compresa). Per verificare il superamento di tale limite deve considerarsi il “(…) valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”.

4) Deve essere emessa la fattura in formato elettronico (con indicazione degli estremi del passaporto o altro documento di riconoscimento equivalente).

Modalità di effettuazione dell’operazione

Vi sono due distinte modalità per poter usufruire di questa agevolazione.

1) il pagamento può essere effettuato “(…) senza pagamento dell'imposta”. Quindi la fattura viene emessa senza iva. In questo caso i beni devono essere trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La fattura deve riportare gli estremi del passaporto o documento equipollente di identità. L'esemplare della fattura “(…) deve essere restituito al cedente (…) entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine”.

2) Il pagamento è effettuato comprensivo dell’imposta. In questo caso (…) il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata (…)”.

I beni devono essere “(…) trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione (…)”. La fattura deve riportare gli estremi del passaporto o documento equipollente di identità Il cessionario deve restituire al cedente “(…) l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25. Non è necessario pertanto emettere un documento autonomo per indicare la variazione.

E’ il cedente che sceglie quale modalità attuare e, in ogni caso, non può rifiutare l’emissione della fattura.

La procedura

Per l’emissione delle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un programma che si chiama OTELLO 2.0.

Il cedente emette la fattura in formato elettronico e la invia all’Agenzia delle Dogane (vedasi nel paragrafo successivo le modalità di dialogo). “OTELLO genera un codice di richiesta che deve essere indicato sulla copia della fattura tax free fornita al cessionario”. Questo codice (codice accettazione CRF0) viene emesso a seguito di verifica dei dati della fattura da parte del sistema doganale, che inoltrerà il flusso all’Agenzia delle Entrate. Il cedente consegna al cessionario la fattura in formato analogico, nella quale il “(…) codice di richiesta (…)” deve essere “(…) correttamente riportato (…), in quanto attesta che la fattura è stata inviata a OTELLO (…)”.

La fattura deve riportare correttamente (è cura del cessionario verificare la correttezza) anche i dati anagrafici del cessionario, il paese di residenza, la data di nascita, il tipo documento, il numero passaporto e il paese di emissione dello stesso. Per i cessionari svizzeri è consentita la carta d’identità.

In questo caso la fattura deve considerarsi emessa alla consegna al cessionario.

Se il cedente è associato a società Tax Free, nella fattura c’è il logo della società tax Free. Per ottenere il visto il cessionario si reca presso il desk della società Tax Free presente in aeroporto.

Se il cedente non è associato a società Tax Free, Per ottenere il visto il cessionario si reca presso la postazione dell’ufficio delle dogane presente in aeroporto. La fattura viene quindi digitalmente vistata. Il cedente verificherà dal sito il momento in cui è stato rilasciato il visto (ovvero l’avvenuta uscita del bene dal territorio comunitario).

Questa fattura è esclusa dagli obblighi di comunicazione con esterometro.

Otello 2.0

Per accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane e attivare il servizio OTELLO 2.0 è necessario munirsi di credenziali SPID o CNS. La pagina per l’autenticazione è: https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm&goto=https%3A%2F%2Fwww.adm.gov.it%2Fportale%2Flogin.

Attraverso il Modello Autorizzativo MAU l’utente può richiedere le autorizzazioni necessarie ad usufruire dei servizi OTELLO.

Tale modello serve innanzitutto per la nomina di un gestore “(...) ovvero la persona fisica a cui l’operatore economico (nel caso specifico, il cedente nazionale) - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per l’attribuzione e la gestione delle autorizzazioni”. La nomina, se il gestore è soggetto diverso dal rappresentante legale o dal gestore ENTRATEL, deve essere stampata e presentata all’Ufficio delle Dogane, con la firma del Cedente e Gestore e con i documenti necessari.

Tramite questo modello, inoltre, viene scelta la modalità di “scambio” di informazioni con OTELLO 2.0.

Le modalità (vedasi sito delle dogane) sono:

1) Modalità diretta di dialogo.

-“Il cedente trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite il Portale Unico Dogane Monopoli attraverso un’apposita interfaccia messa a disposizione dall’Agenzia (modalità diretta USER to SYSTEM-U2S);

- “Il cedente trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite il proprio sistema gestionale che dialoga direttamente con OTELLO (modalità diretta SYSTEM to SYSTEM-S2S). In tal caso è necessario per l’operatore economico dotarsi di un apposito software/sistema gestionale in grado di dialogare da sistema a sistema con OTELLO, al fine di trasmettere le fatture tax free e usufruire dei relativi servizi”.

2) Modalità indiretta di dialogo

il cedente nazionale dialoga con OTELLO avvalendosi dei servizi di un intermediario OTELLO che trasmette le fatture tax free ad OTELLO. In tal caso, lo scambio dei dati con OTELLO può avvenire secondo la seguente modalità tecnica:

“L’intermediario OTELLO, ottenute le deleghe da parte del cedente nazionale attraverso il MAU, trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite un sistema gestionale che dialoga direttamente con OTELLO (modalità indiretta SYSTEM to SYSTEM-S2S). Al fine di favorire la diffusione di OTELLO 2.0, è stato inoltre realizzato il servizio di adesione facilitata - pdf che semplifica l’iter di accreditamento e di gestione di eventuali deleghe”.

Con la nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 maggio 2018, le dogane hanno precisato che “il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 i dati della FTF [Fattura Tax Free, ndr.] al momento dell'emissione (cfr. art. 3 DD). In particolare, il cedente che dialoga con OTELLO 2.0 in modalità system to system (S2S) invia i dati della FTF mediante il messaggio F1, mentre se ha optato per la modalità user to system (U2S) utilizza la funzione "Emissione Fattura", disponibile sul PUD al servizio "OTELLO - Gestione FTF". L'avvenuta registrazione della FTF in OTELLO 2.0 viene notificata con il messaggio di risposta R1 - per la modalità S2S - o tramite l'interfaccia web - per la modalità U2S. La notifica contiene il codice (cd. "codice richiesta") che identifica univocamente la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica. In caso invece di mancata registrazione, la notifica riporta un messaggio con il relativo codice di errore”.

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