OPERAZIONI CON SAN MARINO: FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESCLUSIONI E VENDITE A DISTANZA
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Il decreto ministeriale 21 giugno 2021, pubblicato in G.U. n. 168 del 15 luglio 2021, ha previsto le modalità operative per la fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e l’Italia (vedasi articolo 12 del DL 34/2019).
Il decreto, entrato in vigore il 1 ottobre 2021, prevede che fino al 30 giugno 2022 sia possibile emettere le fatture sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
Si evidenzia che il sistema di interscambio funziona direttamente con l’Ufficio tributario di San Marino che “(…) trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti (…)”. “L’Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio il cui codice destinatario alfanumerico associato è 2R4GTO8”. Il codice destinatario, pertanto, è unico.
CEDENTE ITALIANO – CESSIONARIO SAN MARINESE
Le cessioni di beni (e servizi connessi) effettuate da un soggetto passivo residente in Italia, nei confronti di un soggetto passivo Sammarinese, con trasporto o spedizione nella Repubblica di San Marino sono operazioni non imponibili Iva ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72, che richiama espressamente gli articoli 8 (cessione all’esportazione) e 9 (servizi internazionali).
Queste fatture (o note di variazione) dovranno esser emesse in formato elettronico. La natura dell’operazione è N3.3.
Il sistema SDI le trasmetterà all’Ufficio tributario di San Marino che effettuerà i controlli circa l’assolvimento dell’imposta sull’importazione. L’esito di questo controllo sarà trasmesso all’Agenzia delle Entrate italiana che lo metterà a disposizione – in apposito canale telematico – al cedente.
Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del decreto 21 giugno 2021, “se entro i quattro mesi successivi
all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, (…) senza il pagamento di sanzioni e interessi”. Pertanto, con la “convalida” dell’ufficio di San Marino l’operazione di cessione può essere considerata non imponibile ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR 633/72. In caso contrario dovrà divenire operazione imponibile e sarà emessa una nota di variazione per iva.
Per gli operatori che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto Ministeriale, non sono obbligati ad emettere fattura elettronica (come ad esempio i soggetti in regime forfettario), la fattura cartacea deve essere emessa in tre esemplari. Se entro quattro mesi dall’emissione della fattura il cedente non riceve dal cessionario un esemplare della fattura vidimata con l’indicazione della data e con timbro a secco della repubblica con dicitura “Repubblica di San Marino Ufficio tributi), dovrà emettere nota di variazione.
CEDENTE SAN MARINESE – CESSIONARIO ITALIANO
Le fatture elettroniche emesse da operatore Sammarinese nei confronti di soggetto passivo residente in Italia, per le cessioni di beni trasportati o spediti nel territorio italiano, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al sistema SDI.
Lo SDI poi trasmette le fatture ricevute all’operatore italiano attraverso un canale telematico, messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
La fattura di acquisto può essere:
- senza iva. In questo caso il cessionario italiano deve assolvere l’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta (Tipo documento TD19). Come specificato dal Provvedimento 211273 del 5 agosto 2021 “in caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta (art. 8 DM), l’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (…) consente, al cessionario italiano soggetto passivo IVA, di procedere al versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”. Un recente provvedimento il n. 0248717 del 29 settembre, ha modificato il n. 211273 stabilendo che: “in caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta (art. 8 DM), il cessionario italiano soggetto passivo IVA visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi e procede al versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.” E’ stato chiarito, pertanto, che quando la fattura è presente nel portale si può procedere con l’integrazione e l’assolvimento dell’imposta;
- con iva. In questo caso “(…) l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti”. L’esito positivo (corrispondenza versamenti e dati fatture da elenchi riepilogativi) del controllo, effettuato dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate viene comunicato da quest’ultima al cessionario. “Quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta (…)”.
ESCLUSIONI
Rimane non obbligatoria l’emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetti passivi sammarinesi nelle ipotesi di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972 (Commercio al minuto ed attività assimilate.).
VENDITE A DISTANZA
L’articolo 15 del decreto ministeriale – in tema di vendite a distanza – prevede che per le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto “(…) a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti privati scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro (…)”. Rimane sempre la possibilità per il cedente di optare per l’applicazione dell’imposta nel paese di destinazione.
IL CANALE DEDICATO
L’apposito canale sarà collocato sul portale Fatture e Corrispettivi. “(…) l’operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’informazione sull’esito dei controlli (…)”.