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Le royalty percepite da un soggetto residente in Italia sono soggette ad una ritenuta a titolo di acconto, come indicato dall’art. 25, comma 4, del DPR n. 600/73.

Tuttavia, qualora il soggetto erogante sia non residente in Italia (e nemmeno dotato di stabile organizzazione) non potrà applicarsi alcuna ritenuta, in quanto il soggetto non è sostituto d’imposta.

Inoltre, qualora il soggetto beneficiario sia soggetto al regime forfettario – al verificarsi di specifiche condizioni – la ritenuta non dovrà essere applicata (nemmeno nel caso di soggetto erogante residente in Italia).

a) La convenzione contro le doppie imposizioni

Secondo quanto disposto dall’art. 12 della convenzione OCSE contro le doppie imposizioni tra Emirati Arabi Uniti e Italia “(…) il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico”.

“I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”. Nel nostro caso, pertanto, i canoni sono imponibili in Italia.

“Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni”.

Queste considerazioni si applicano sempre che il beneficiario non abbia stabile organizzazione del paese da cui proviene il provento (Emirati Arabi).

Negli emirati arabi non vengono applicate le imposte sul reddito delle persone fisiche (Personal Income Tax) e sul reddito delle persone giuridiche (IRES) (Corporate tax). Pertanto, non esistendo di fatto alcuna tassazione è altamente probabile che il provento venga percepito così come fatturato.

Qualora nel paese di erogazione fosse prevista una qualche ritenuta (e quindi l’imposizione anche nel paese del committente) dovremmo riferirci alle Convenzioni contro le doppie imposizioni che solitamente prevedono delle aliquote inferiori al verificarsi di specifiche condizioni (effettivo beneficiario residente in altro stato senza stabile organizzazione). Le imposte pagate in un altro paese possono essere portate in diminuzione di quelle da pagarsi in Italia.

b) Reddito da lavoro autonomo, reddito d’impresa o reddito diverso?

Nel caso di specie il soggetto che percepisce le royalty è un lavoratore autonomo. Nel caso di contribuenti soggetti ad IRPEF, per capire a quale “categoria di reddito” appartengano i ricavi realizzati, è necessario considerare l’art. 67, comma 1 lettera g) che a sua volta rinvia all’articolo 53, comma 2, lettera b). Nello specifico ai sensi dell’art. 67 del TUIR: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53 (…)”. Mentre ai sensi dell’art. 53 “(…) sono inoltre redditi di lavoro autonomo: b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali”.

Pertanto nel caso oggetto di analisi, il beneficiario delle royalty percepisce le stesse nell’ambito della propria attività, pertanto, i redditi così ottenuti concorrono nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Diversamente, qualora il soggetto non fosse imprenditore individuale o professionista, ma fosse comunque l’inventore/ autore i redditi avrebbero natura di redditi di lavoro autonomo.

Sono invece classificabili come redditi diversi soltanto le royalty percepite da soggetto IRPEF, non imprenditore e non professionista, non inventore/autore. Es. il caso in cui il soggetto sia l’erede o l’autore dell’inventore.

c) la misura forfettaria

Quando le royalty percepite rientrano tra i redditi di lavoro autonomo, trova applicazione l’articolo 54, comma 8, del TUIR, che prevede l’imputazione a reddito di questi proventi in misura forfettaria. In particolare il provento concorre alla determinazione del reddito d’imposta “(…) ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni (…)”.

d) la correlazione con l’attività svolta.

Il professionista che ottiene un provento Royalty - che rientra nello stesso ambito di svolgimento della propria attività - procederà ovviamente ad emettere fattura. La Circolare 9 del 10 aprile 2019 ci aiuta a capire cosa significa “correlazione” evidenziando che la stessa “(…) sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo”.

e) il regime forfettario

Come specificato dalla Circolare n. 9 del 10 aprile 2019: “(…) i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore (…) concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta (…). Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”.

In altre parole il proventi percepiti sono inclusi nella determinazione del limite per l’accesso e il mantenimento del regime forfettario, ma “scontano” un diverso trattamento, poiché sono imponibili secondo il calcolo forfettario previsto dall’articolo 54 (quindi di computano per il 75% o per il 60% a seconda dell’età del percettore).

Dello stesso tenore la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 517/2019, che ha specificato: “Ai sensi del successivo comma 67, l'istante in qualità di sostituto d'imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d'acconto sui compensi, per diritti d'autore effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario”. Iva L’art. 3, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/72 ha previsto che “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”. Pertanto, non è obbligatoria l’emissione della fattura, ma si può semplicemente utilizzare una ricevuta. La dicitura in entrambi i casi sarà la medesima “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972“.

Nella dichiarazione dei redditi verrà compilato un apposito rigo del quadro LM.   

Iva

L’art. 3, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/72 ha previsto che “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”. Pertanto, non è obbligatoria l’emissione della fattura, ma si può semplicemente utilizzare una ricevuta. La dicitura in entrambi i casi sarà la medesima “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972“.

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